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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16930/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel precedente giudizio di legittimità, definito con ordinanza n. 20169/2023, il ricorso dell'Agenzia delle entrate era stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia condannata alle spese in favore della società controricorrente. Il difensore della società ha chiesto la correzione dell'ordinanza per un errore materiale, deducendo che la Corte aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in suo favore, nonostante nel controricorso fosse stata espressamente chiesta la distrazione ex art. 93 c.p.c. L'istanza era rivolta a far emendare il provvedimento, senza proporre un autonomo ricorso, facendo leva sul potere di correzione anche d'ufficio previsto dall'art. 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha integrato sia la motivazione sia il dispositivo della precedente ordinanza n. 20169/2023, aggiungendo, dopo i riferimenti alle spese di lite e agli accessori di legge, la formula "con distrazione in favore dell'avvocato Salvatore Ciaramella, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.". È stata disposta la cancellazione/correzione formale mediante annotazione in cancelleria sull'originale del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    ex art. 86 cod. proc. civ.

    consente al difensore di stare in giudizio in proprio quando ne ricorrano i presupposti richiamati nel provvedimento.

  • art. 93 c.p.c.

    ex art. 93 cod. proc. civ.

    la distrazione delle spese può essere richiesta dal difensore antistatario e deve essere riportata nel provvedimento che liquida le spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    novellata previsione di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ.

    attribuisce alla Corte il potere di correggere anche d'ufficio gli errori materiali del provvedimento.

Massime di principio

  • L'omissione della statuizione di distrazione delle spese, quando la relativa richiesta sia stata tempestivamente formulata dal difensore antistatario, integra un errore materiale emendabile in sede di correzione del provvedimento.
  • La correzione dell'errore materiale può essere disposta dalla Corte anche senza un formale ricorso autonomo, essendo sufficiente un'istanza che solleciti l'esercizio del potere correttivo previsto dall'art. 391-bis c.p.c.
  • Quando il difensore abbia chiesto la distrazione ex art. 93 c.p.c., il provvedimento che liquida le spese deve essere integrato con la relativa formula, ove essa sia stata omessa per mera svista materiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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