Sentenza del 20/03/2015 n. 5630 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la TARSU 2004, richiesta dal Comune di Gela con avviso di accertamento per complessivi 6.926,92 euro. C.R.R. contestava la tassazione dello stabilimento balneare, sostenendo che la tariffa dovesse essere calcolata in relazione al periodo di effettivo utilizzo dell’area, determinato dalle date di apertura e chiusura stabilite dalla Capitaneria di Porto, e che fosse possibile cumulare la riduzione prevista per l’attività stagionale con la commisurazione al periodo di utilizzo. In Cassazione ha inoltre denunciato l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza regionale sul fatto che la stagionalità dipendesse da provvedimenti della Capitaneria e non dalla sua discrezionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, oltre che infondato, perché la ricorrente non aveva formulato il necessario momento di sintesi, o quesito di fatto, che individuasse la questione controversa e decisiva. Il secondo motivo è stato respinto: la disciplina TARSU consente di determinare la tariffa considerando anche stagionalità e uso discontinuo, ma non impone di rapportare il tributo ai soli giorni di effettiva presenza o utilizzo; rileva la disponibilità dell’area per il periodo in cui l’occupazione è consentita, anche in ragione dei costi fissi del servizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti per la complessità della lite.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 1, come sostituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 68
il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 1, come sostituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 68, stabilisce che la tassa "può" essere commisurata a determinati parametri quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento, teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale - e consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, quali la stagionalità o l'uso discontinuo dell'immobile.
La disciplina permette di considerare nella determinazione della tariffa la stagionalità o l’uso discontinuo dell’immobile, ma non prescrive che la tassa sia calcolata esclusivamente sui giorni di effettivo utilizzo.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 77
l'utilizzo di una tariffa convenzionale stabilita dal regolamento comunale, quale base di calcolo della tassa dovuta dall'esercente il commercio ambulante nel mercato settimanale per l'uso discontinuo di un posto fisso, riferita al numero dei giorni in cui è consentita la presenza settimanale stessa (e dunque, nella specie, 52 nell'anno), rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 77, che non impone si debba tenere conto, per il criterio della omogenea potenzialità dei rifiuti e ai fini del calcolo, dei giorni di presenza effettiva, posto che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell'area produttiva di rifiuti per il periodo consentito dalla occupazione o dalla detenzione temporanea, anche in ragione dei costi fissi derivanti dalla relativa messa a disposizione.
La tariffa può essere parametrata ai giorni in cui l’area è disponibile o ne è consentita l’occupazione, senza dover conteggiare soltanto i giorni di effettiva presenza. La disponibilità dell’area e i costi fissi del servizio giustificano la tassazione per il periodo consentito.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura
Per le cause soggette all’art. 366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve concludersi con un momento di sintesi che identifichi il fatto controverso e decisivo. La sua mancanza comporta l’inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nella TARSU, la stagionalità o l’uso discontinuo possono essere considerati nella definizione della tariffa, ma non comportano automaticamente che il tributo sia dovuto soltanto per i giorni di utilizzo effettivo.
- Quando l’area resta disponibile o l’occupazione è consentita, la tassa può essere commisurata al relativo periodo, anche se il contribuente non la utilizza ogni giorno; assumono rilievo anche i costi fissi del servizio.
- Un motivo di ricorso per vizio di motivazione, nelle cause soggette all’art. 366-bis c.p.c., deve indicare in modo conclusivo il fatto controverso e decisivo mediante il quesito di fatto o momento di sintesi; la mera denuncia di un difetto motivazionale non basta.
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