Cassazione Penale, Sentenza n. 36223/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che lo ammetteva all'affidamento in prova al servizio sociale contestando l'imposizione, come prescrizione, dell'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno e l'avvertimento che la misura sarebbe stata sospesa o revocata in mancanza di tale adempimento. Si è eccepita l'erronea applicazione dell'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario e la contrarietà alla consolidata giurisprudenza secondo cui il risarcimento non può essere posto come condizione preventiva e incondizionata per la concessione della misura alternativa, dovendo essere valutato alla stregua degli elementi relativi alla personalità e alle concrete condizioni economiche del condannato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione n.5 (l'obbligo di integrale risarcimento con previsione di revoca in caso di inadempimento), disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste per un nuovo giudizio su quel punto. La Corte ha chiarito che non è legittimo imporre, al momento della concessione dell'affidamento in prova, l'obbligo incondizionato di provvedere all'integrale risarcimento anticipando la sospensione o revoca della misura in caso di mancato pagamento, e ha richiamato la necessità di considerare le concrete condizioni economiche del condannato e la valutazione della personalità. La parte restante dell'ordinanza è stata lasciata impregiudicata. Sentenza del 27/06/2023.
Norme richiamate
L'art. 47 riguarda le prescrizioni nell'ambito delle misure alternative; la Corte interpreta che, pur essendo possibile imporre obblighi risarcitori, non è consentito porre l'integrale risarcimento come condizione preventiva e incondizionata che vincoli la concessione o il mantenimento della misura senza considerare le condizioni economiche del condannato
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018 (Nicastro)
Ribadisce l'illegittimità di prescrizioni che impongano l'obbligo incondizionato di integrale risarcimento come condizione per l'affidamento in prova
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2019
Conferma che non si può anticipare la sospensione o revoca della misura in caso di mancato integrale risarcimento imposto come condizione preventiva
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 47130 del 25/11/2009 (De Stasio)
Affermata la necessità di valutare il risarcimento nel contesto della personalità e delle condizioni economiche del condannato, non come condizione pregiudiziale
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 37049 del 27/05/2004
Sostiene che non si possono vincolare preventivamente decisioni future autonome mediante prescrizioni che condizionano l'esito della misura al precedente adempimento
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 6955 del 07/12/1999
Precedente di principio contro l'imposizione di oneri risarcitori nella forma di condizione incondizionata per la concessione delle misure alternative
Massime di principio
- L'obbligo di risarcire il danno può essere inserito tra le prescrizioni dell'affidamento in prova, ma non come condizione preventiva che subordina automaticamente la concessione o il mantenimento della misura al pagamento integrale anticipato
- La valutazione dell'eventuale obbligo risarcitorio deve tenere conto delle concrete condizioni economiche del condannato e della sua personalità; l'indisponibilità al risarcimento può essere considerata come elemento negativo nel giudizio ma non può di per sé costituire una condanna preventiva alla revoca
- È illegittimo prevedere l'automatica sospensione o revoca della misura in caso di mancato pagamento integrale se tale obbligo è stato imposto in modo incondizionato al momento della concessione
- Se il giudice ritiene necessario un impegno risarcitorio, la prescrizione deve essere calibrata (es. importi commisurati alla capacità di reddito) e formulata in modo da non vincolare preventivamente decisioni future
- In caso di imposizione illegittima di una prescrizione risarcitoria come condizione, il rimedio è l'annullamento parziale della ordinanza e il rinvio per nuovo esame della prescrizione tenendo conto della giurisprudenza consolidata
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