Cassazione Penale, Sentenza n. 45202/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 9/6/2004 (condanna a 8 mesi e €200 per furto), ritenendo che la revoca fosse stata disposta in ragione di una successiva condanna (sentenza dell'8/10/2012, irrevocabile il 26/7/2015, a 6 mesi per violazione di domicilio commessa il 30/8/2009). Il difensore ha sostenuto che l'art. 168 c.p. impone la revoca solo nelle ipotesi previste e che l'ultimo comma dell'art. 164 c.p. consente la concessione di una seconda sospensione condizionale quando le pene cumulate non superino i due anni, per cui la seconda condanna con pena sospesa non poteva automaticamente determinare la revoca della prima. Inoltre si contestava che la revoca sarebbe dipesa dall'inadempimento di condizioni previste dalla prima sospensione e che il G.i.p. non aveva valutato se la seconda condanna fosse anch'essa sospesa o revocata, né se sussistessero i presupposti per la revoca automatica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo che il G.i.p. non abbia verificato elementi decisivi: se la seconda condanna fosse a pena sospesa, se tale seconda sospensione fosse stata revocata (eventualmente per una ulteriore condanna), e se ricorressero le ipotesi di diritto per la revoca automatica ai sensi dell'art. 168 c.p. Alla luce di ciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno, Ufficio del G.i.p., per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma richiamata tra le disposizioni sul beneficio della sospensione condizionale; non specificata nel dettaglio ma contestualizzata nell'insieme delle norme che disciplinano la sospensione condizionale.
L'ultimo comma consente la concessione di una seconda sospensione condizionale dopo la prima quando le pene, separate e poi cumulate, non superino i due anni di reclusione; nella decisione viene richiamato come deroga alla revoca automatica prevista dall'art.168.
Richiamato nel contesto della disciplina generale della sospensione condizionale; la sentenza non ne formula una interpretazione autonoma specifica ma lo inquadra nel corpus normativo di riferimento.
Stabilisce la revoca di diritto della sospensione condizionale al ricorrere delle condizioni previste; la Corte precisa che l'art.168 opera salvo quanto previsto dall'art.164 ultimo comma e che, secondo la giurisprudenza, una seconda condanna con pena sospesa può determinare la revoca della prima solo se la seconda sospensione è stata a sua volta revocata (ad esempio per una ulteriore condanna).
Massime di principio
- La revoca automatica della sospensione condizionale (art.168 c.p.) opera solo se sono presenti le condizioni normative previste e non può presumersi senza accertamenti specifici sullo stato delle pene successive.
- L'ultimo comma dell'art.164 c.p. permette la concessione di una seconda sospensione condizionale quando le pene cumulate non superano i due anni; pertanto la mera esistenza di una seconda condanna con pena sospesa non determina automaticamente la revoca della prima.
- Una seconda condanna con pena sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione già concessa solo se la seconda sospensione è stata revocata (anche per una successiva condanna): il giudice dell'esecuzione deve accertare questo profilo prima di revocare la prima sospensione.
- Se la revoca è motivata dall'inadempimento di condizioni imposte con la prima sospensione, il giudice deve esplicitare e valutare tale inadempimento; la mancata considerazione di questa circostanza può rendere l'ordinanza annullabile.
- In caso di dubbio o di mancanza di accertamenti sullo stato delle pene e delle sospensioni successive, il provvedimento che revoca la sospensione condizionale è annullabile e il giudice deve riesaminare i fatti alla luce degli approfondimenti richiesti.
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