Sentenza n. 1484/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Torino, (atto nr. 503248 del 08/09/2022) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Bruschi Michele i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Chieti, (atto nr. 425278 del 06/12/2022) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Dal Ben Roberto i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Torino, (atto nr. 31269 del 15/06/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Salamone Sandro i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; nonché per l’accertamento -del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionati delle forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, appartenenti a forze di polizia a ordinamento civile o militare, erano stati collocati in pensione a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. I prospetti INPS di liquidazione del TFS indicavano zero alla voce relativa ai benefici di legge e non computavano i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Dopo aver presentato istanze di ricalcolo e diffide senza esito, i ricorrenti chiedevano l'annullamento dei prospetti nella parte lesiva, l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS e la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS eccepiva la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987; sosteneva inoltre che il beneficio fosse subordinato al pagamento della contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e prospettava, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 6-bis per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha escluso che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 abbia natura decadenziale: il testo normativo non lo qualifica espressamente come tale e, letto insieme al comma 3, mostra che il termine costituisce un onere funzionale a ottenere la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo, non una condizione per la conservazione del beneficio. Una diversa interpretazione determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento. Nel merito, il beneficio dei sei scatti spetta anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare e civile che cessino dal servizio a domanda, purché abbiano almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda il calcolo della base pensionabile e il trattamento pensionistico, non il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita. È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dall'INPS, poiché l'interpretazione accolta rientra direttamente nell'ambito applicativo dell'art. 6-bis e non sono stati forniti argomenti specifici di irragionevolezza. L'INPS è stato condannato a rideterminare il TFS includendo i sei scatti e a corrispondere le differenze, con interessi fino all'effettivo soddisfo. È stata invece respinta la richiesta di rivalutazione monetaria, esclusa dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Le spese, quantificate in euro 3.000 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. La disposizione riconosce il beneficio dei sei scatti al personale delle forze di polizia che cessi a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Richiamato quale fondamento ulteriore della pretesa al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
Ha abrogato la disciplina previgente richiamata nella sentenza, senza determinare la reviviscenza della formulazione originaria dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387
Mantiene applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione concerne il calcolo della base pensionabile e il trattamento pensionistico, subordinando il beneficio al pagamento della contribuzione, ma non modifica il calcolo dell'indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Esclude, insieme all'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di differenze di trattamento.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme spettanti, restando dovuti gli interessi.
art. 3 Cost.
Richiamato nel vaglio della questione di costituzionalità prospettata dall'INPS; il TAR non ha ravvisato una manifesta irragionevolezza della disciplina.
art. 81 Cost.
Richiamato dall'INPS per sostenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 6-bis; la questione è stata ritenuta manifestamente infondata.
Massime di principio
- Il termine entro il quale il dipendente deve presentare la domanda di collocamento in quiescenza può essere qualificato come decadenziale soltanto in presenza di una chiara previsione normativa o di presupposti interpretativi univoci; quando la sua funzione è collegata esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo, il mancato rispetto non comporta la perdita del beneficio sostanziale.
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle forze di polizia, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, che cessino dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- La disciplina dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferita all'incremento della base pensionabile e al trattamento pensionistico, non condiziona né modifica il computo dei sei scatti nell'indennità di buonuscita, che costituisce retribuzione differita e segue un distinto regime.
- Quando il giudice riconosce il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, le differenze devono essere corrisposte con gli interessi fino all'effettivo soddisfo, mentre la rivalutazione monetaria è esclusa nei limiti previsti dalla normativa speciale applicabile ai trattamenti previdenziali.
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