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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44380/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per concorso in bancarotta fraudolenta documentale nel fallimento della "HOLDING Hotel s.r.l.". Alì ha contestato in particolare la mancata prova del suo ruolo di amministratore di fatto, l'assenza di prove del suo coinvolgimento nella contabilità e la carenza del dolo, nonché ha chiesto la riqualificazione del reato in bancarotta semplice documentale. Mazzone ha dedotto la mancanza del dolo, sostenendo errori colposi dovuti a inesperienza, la condotta collaborativa nella ricostruzione dei libri e l'omessa considerazione del periodo successivo alla sua estromissione; ha altresì denunciato vizi di motivazione e l'omessa risposta a specifici motivi d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio per cui in cassazione non è possibile riesaminare i fatti o proporre una diversa valutazione probatoria, salvo manifesta illogicità della motivazione. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato l'accertamento del ruolo di Alì come amministratore di fatto (testimonianze, gestione conti, incassi/assegni) e di Mazzone come amministratore legale, nonché la mancanza o l'inattendibilità delle scritture contabili e la loro irregolarità. La Corte ha inoltre osservato che, pur richiamando la giurisprudenza sulla necessità del dolo specifico per alcune ipotesi, nei fatti risultavano anche scritture non veritiere tali da integrare la bancarotta fraudolenta documentale. La richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice è stata respinta. A seguito dell'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 L. fall.

    citato come "ultimo comma dell'art. 216 I.fall." e "art. 216, comma primo, n. 2 I. fall."

    La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella forma richiamata dall'art. 216 quando vi è omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e/o la loro inattendibilità, con la finalità di ostacolare la ricostruzione della gestione e recare pregiudizio ai creditori; è stato richiamato che, ove sussistano anche scritture false o intrinsecamente inattendibili, l'ipotesi fraudolenta è configurabile.

  • art. 217 L. fall.

    citato in relazione alla richiesta di riqualificazione

    L'art. 217 (bancarotta semplice documentale) è la fattispecie più favorevole prospettata dalla difesa; la Corte ha ritenuto però che gli elementi probatori dimostrassero la sussistenza della fraudolenza documentale e quindi ha respinto la riqualificazione in senso più favorevole.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato per la pronuncia sulle spese e sulla ammenda

    Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ritenuti profili di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma (determinata in euro 3.000) alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta la prova in modo libero: i ricorsi che propongono una diversa lettura dei fatti senza dimostrare manifesta illogicità della motivazione sono inammissibili.
  • Per contestare il ruolo di "amministratore di fatto" occorre dimostrare elementi di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione che ha ritenuto sussistenti i fattori sintomatici (rapporti con fornitori, gestione conti, incassi, deleghe di fatto); semplici argomentazioni alternative non sono sufficienti.
  • La distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta documentale poggia sul coefficiente soggettivo (dolo specifico) e sulla qualità delle scritture: se emergono omissioni associate a scritture false o intrinsecamente inattendibili e una condotta volta a impedire la ricostruzione, è agevole per la giurisprudenza qualificare la fattispecie come fraudolenta.
  • In progetti difensivi futuri, chi impugna una sentenza di merito deve mirare a censurare vizi di diritto o dimostrare palesi vizi logico-motivazionali (contraddizioni, omissioni rilevanti, ignoratio probatio), anziché limitarsi a proporre una rivalutazione probatoria.
  • La prova documentale e le testimonianze dirette che attestano la gestione operativa (incassi, pagamenti, uso di assegni, rapporti con fornitori/dipendenti) costituiscono elementi determinanti per l'attribuzione di responsabilità ai gestori di fatto o di diritto.

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