Sentenza del 07/01/2021 n. 72 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso intimazione per il pagamento di tributi vari. In appello l'Ufficio ha dedotto preliminarmente il difetto di giurisdizione con riferimento ad alcuni carichi e, nel merito, ha censurato la decisione di primo grado ritenendo errata la conclusione che l'atto di intimazione fosse privo di motivazione sufficiente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto il gravame dell'Agenzia fondato. Ha seguito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'avviso di intimazione conforme al modello ministeriale è atto vincolato e basta il rinvio alla cartella di pagamento precedentemente notificata. Di conseguenza l'atto impugnato è stato considerato validamente adottato, l'appello dell'Agenzia non è stato accolto (ossia la CTR ha dichiarato legittima la pretesa tributaria) e l'appellato è stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
Cassazione civile, sez. trib., 09/11/2018, n. 28689
principio che l'avviso di intimazione ad adempiere il ruolo ha contenuto vincolato e basta il riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata
La Corte ha ritenuto sufficiente che l'intimazione si conformi al modello ministeriale e rinvii alla cartella; non è necessario un'ulteriore motivazione diversa da quella prevista dal modello
Cassazione civile, n. 2373 del 31/01/2013
richiamata nella sentenza come principio applicabile in tema di cartelle di pagamento
Conferma che la cartella non è annullabile per carenza motivazionale quando sia preceduta da atto impositivo conosciuto e impugnato dal contribuente
Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, n. 9778
principio secondo cui la nullità dell'atto per mancata indicazione degli estremi dell'atto presupposto sussiste solo se il contribuente dimostra il pregiudizio subito
La Corte richiede che il contribuente provi l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa per ottenere la nullità dell'intimazione
Cassazione civile, sez. trib., 08/10/2014, n. 21177
la cartella preceduta da altro atto impositivo non può essere annullata per vizio di motivazione se l'atto presupposto era conosciuto e autonomamente impugnato
Se l'atto impositivo originario è noto e contestato dal contribuente, la successiva cartella è immune dalla nullità per carenza di indicazioni sugli estremi
Tribunale di Milano, sez. I lav., 10/02/2020, n. 84
confermato il principio che il rinvio dell'intimazione ad altro atto non esatto è nulla solo se dimostrato il pregiudizio alla difesa
Sottolinea l'onere del contribuente di dimostrare la lesione del diritto di difesa derivante da inesattezza degli estremi
parametri di liquidazione delle spese di lite
I criteri ministeriali sono utilizzati per quantificare le spese processuali da rimborsare alla parte vittoriosa
norma sul pagamento delle spese processuali e distrazione a favore della parte vittoriosa
Consente la distrazione delle spese a favore della parte vittoriosa nella misura stabilita
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento redatta secondo il modello ministeriale è atto vincolato: il semplice rinvio alla cartella di pagamento precedentemente notificata è, di norma, sufficiente come motivazione.
- Se la cartella o l'intimazione rinviano ad un atto presupposto senza indicarne esattamente gli estremi, la nullità può essere riconosciuta solo se il contribuente dimostra che tale omissione ha effettivamente pregiudicato il diritto di difesa.
- Quando l'atto impositivo originario è stato notificato e autonomamente impugnato dal contribuente, la successiva cartella non è annullabile per la sola carenza di indicazione puntuale degli estremi dell'atto presupposto.
- Chi impugna per vizio di motivazione deve fornire elementi concreti sul pregiudizio subito; la mera affermazione di genericità non è sufficiente.
- In fase di difesa è opportuno contestare e documentare sia la legittimità formale dell'atto sia l'effettivo pregiudizio subito, e, se possibile, impugnare anche gli atti impositivi originari per dimostrare la conoscenza e la contestazione dei presupposti.
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