Ordinanza n. 6326/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5766/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, relativa al diniego di occupazione di suolo pubblico richiesto da una società commerciale
Esito
La controversia
La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società commerciale contro il provvedimento del SUAP del Comune di Napoli che aveva negato l’occupazione di suolo pubblico, per una superficie inizialmente richiesta di 30 mq e poi ridotta a 27 mq, prospiciente o comunque riferita al locale sito al civico 32 di piazza Rodinò. Il diniego era fondato, da un lato, sul contrasto con l’art. 15, comma 2, del Regolamento comunale “Dehors”, poiché parte dell’area richiesta non sarebbe stata prospiciente il fronte dell’esercizio richiedente e mancavano le autorizzazioni delle attività commerciali o dei privati frontisti; dall’altro, sulla circostanza che l’area fosse già interessata da una concessione a terzi e che le Linee Guida Chiaia-San Ferdinando, relative a piazza Rodinò, qualificassero la superficie prospiciente il civico 32 come “corridoio di passaggio”, escludendone l’occupazione. Il Comune aveva inoltre ritenuto la domanda lacunosa e non idonea a individuare con chiarezza l’area richiesta. Le società R33 s.r.l. e Molto Buono s.r.l. hanno proposto appello avverso la sentenza del TAR; altre società sono intervenute ad adiuvandum. Dall’ordinanza non risultano specificamente enunciati i motivi d’appello, poiché il Collegio ha ritenuto preliminarmente necessario acquisire elementi obiettivi sullo stato dei luoghi, sulla concreta individuazione delle aree e sui vincoli insistenti sulle prospicienze del civico 32.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito né in rito né nel merito l’appello. Ritenendo indispensabile chiarire la concreta estensione e localizzazione delle aree interessate dalla domanda di occupazione, il rapporto di prospicienza con il locale della società richiedente e con eventuali altri esercizi, nonché l’effettiva sussistenza di vincoli urbanistici sulle prospicienze del civico 32, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. L’incarico è stato affidato al Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un dirigente idoneo dell’ufficio. Le operazioni dovranno iniziare entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, previo avviso alle parti, che potranno nominare consulenti; il verificatore potrà acquisire ulteriore documentazione solo se assolutamente necessaria e indispensabile. La relazione finale dovrà essere depositata entro il 10 ottobre 2026. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 26 novembre 2026, con ogni decisione in rito e nel merito impregiudicata.
Norme richiamate
art. 15, comma 2, Regolamento comunale “Dehors” del Comune di Napoli
Quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione presenti altre aperture private e/o commerciali si potrà estendere l'occupazione nella zona antistante gli stessi previa autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti
La disposizione è richiamata quale base del diniego comunale, in relazione alla necessità della prospicienza dell’area e dell’autorizzazione dei frontisti per l’estensione dell’occupazione.
Sono richiamati quali fondamento dei poteri istruttori esercitati dal Consiglio di Stato mediante la verificazione.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia sull’occupazione di suolo pubblico dipende dall’esatta individuazione delle aree richieste, dal loro rapporto di prospicienza con l’esercizio commerciale e dalla sussistenza di vincoli o assetti pianificatori, il giudice amministrativo può disporre una verificazione sullo stato dei luoghi prima di decidere in rito o nel merito.
- La verificazione può essere affidata a un’autorità amministrativa dotata di adeguata idoneità istituzionale, con facoltà di delega a un dirigente competente, purché l’incarico sia circoscritto all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione.
- Nelle operazioni di verificazione deve essere assicurato il contraddittorio tecnico delle parti, mediante il previo avviso e la possibilità di farsi assistere da consulenti di parte.
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