Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27063/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo, chiedendo il riconoscimento del privilegio ipotecario fondiario per crediti derivanti da mutui. Il Giudice delegato aveva ammesso in via chirografaria gli importi riferiti ai mutui e aveva riconosciuto il privilegio ipotecario soltanto per 200.000 euro, relativi allo scoperto di conto corrente. Aveva negato la prelazione sui mutui per la mancata prova dell’effettiva erogazione delle somme, ritenendo insufficiente la quietanza inserita negli atti contrattuali e rilevando l’assenza di contabili di erogazione. Il Tribunale di Macerata aveva rigettato l’opposizione, condividendo tale ragione, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della curatela volto a escludere il credito ai sensi dell’art. 206, quarto comma, CCII. In cassazione la banca ha denunciato, con il primo motivo, la nullità della motivazione ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: una volta ammessi i crediti, non era comprensibile negare il privilegio per la mancata prova dell’erogazione, questione che avrebbe potuto incidere sull’esistenza del credito ma non sulla prelazione collegata al titolo riconosciuto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 204 CCII e 38 e 39 del d.lgs. n. 385/1993; con il terzo l’omesso esame di un fatto decisivo; con il quarto violazione degli artt. 207 CCII, 2697 c.c. e 116 c.p.c.; con il quinto violazione dell’art. 92 c.p.c.; con il sesto un ulteriore vizio di nullità della motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: la motivazione del Tribunale è incomprensibile perché non chiarisce come la mancata prova dell’erogazione, posta a fondamento del diniego del privilegio, possa conciliarsi con l’ammissione dei crediti al passivo. La prova dell’esistenza del credito è distinta dalla questione del privilegio; una volta ritenuti esistenti il mutuo e il credito, il Tribunale doveva spiegare perché non spettasse il rango derivante dal titolo. La Corte ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Sussiste, cioè, il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente: la decisione si risolve in una violazione di legge, poiché non è dato comprendere l'iter logico seguito dal Tribunale per escludere il privilegio.

    La motivazione è nulla quando non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice, in particolare la ragione per cui, pur ammesso il credito, sia negato il privilegio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il primo motivo - con cui si deduce, in buona sostanza, la violazione dell'art. 132 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - risulta all’evidenza fondato, per le ragioni ben spiegate dalla ricorrente nella esposizione delle sue doglianze.

    Il vizio di nullità della motivazione è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. quando la decisione non rende intelligibile il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 3 del D.P.R. n. 7/1976

    In tema di mutuo fondiario, l'onere della prova dell'erogazione della somma è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza.

    Nel mutuo fondiario la produzione dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza è idonea ad assolvere l’onere probatorio relativo all’erogazione della somma.

Massime di principio

  • Nel mutuo fondiario, l’onere di provare l’erogazione della somma può essere assolto dal mutuante producendo l’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza.
  • L’accertamento dell’esistenza del credito e la decisione sul rango con cui esso deve essere ammesso al passivo sono questioni distinte. Se il credito è ammesso e la sua esistenza è ritenuta provata, il giudice che nega il privilegio deve spiegare la ragione giuridica per cui il titolo riconosciuto non giustifica la prelazione richiesta.
  • È affetta da motivazione incomprensibile la decisione che nega il privilegio sulla base di argomenti concernenti la prova dell’esistenza o dell’erogazione del credito, senza chiarire come tali argomenti possano giustificare il diniego della prelazione dopo l’ammissione del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.