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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01863/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la sua istanza ex art. 671 c.p.p. volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra cinque sentenze irrevocabili di condanna relative a reati commessi tra il 2012 e il 2021 (furto con strappo del 05/09/2020; furto in abitazione ed evasione del 24/09/2012; rapina e lesione del 14/01/2018; due rapine del 17/08 e 17/09/2021; evasione, resistenza e lesione del 05/10/2021). Il ricorrente ha sostenuto che tutti i reati fossero omogenei e dettati dalla necessità di procurarsi risorse per l'acquisto di stupefacenti, riferendo uno stato di tossicodipendenza che lo affliggerebbe dal 2015 e lamentando l'assenza di motivazione del GIP in ordine a tale stato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice del merito e sindacabile in cassazione solo se carente di adeguata motivazione; il ricorrente non ha fornito elementi specifici e concreti a sostegno della continuità, limitandosi a richiamare contiguità cronologica e analogia dei reati, indici ritenuti insufficienti (possono indicare solo abitualità). La Corte ha rilevato l'ampio arco temporale (2012-2021), l'assenza di prove di un progetto unitario e il fatto che i fatti del 2012 sono anteriori alla dipendenza asserita. Inoltre le certificazioni prodotte non dimostravano una condizione di tossicodipendenza coeva ai fatti: la documentazione utile (percorso residenziale datato 2023; diagnosi riferita ad avvio di programma nel 2022; accessi al servizio nel 2015 e 2021 con interruzioni) non bastano a provare una progettualità criminosa unitaria collegata alla dipendenza. La Corte ha quindi ritenuto assolta la motivazione del GIP e ha confermato il rigetto dell'istanza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    La norma non determina una presunzione iuris tantum di continuazione per i reati commessi per procurarsi droga o denaro per acquistarla; lo stato di tossicodipendenza va valutato, ma non basta di per sé a provare l'unicità del disegno criminoso.

  • Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 (D'Andrea)

    L'accertamento della unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la sua valutazione è sindacabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione.

  • Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 (Bottari)

    Per il reato continuato è necessario che fin dal primo episodio sussista la previsione dei successivi nelle loro linee essenziali, quindi non è sufficiente un programma meramente generico.

  • Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014 (Letizia)

    La previsione normativa richiamata non instaura una presunzione circa la sussistenza della continuità fra reati commessi per procurarsi droga o denaro per acquistarla.

  • Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014 (Iannella) e Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019 (Avanzini)

    Lo stato di tossicodipendenza rileva ai fini della continuazione soltanto se i reati sono effettivamente collegati a tale stato e quando ricorrono anche le altre condizioni giurisprudenziali per la continuazione.

  • Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019 (Stante) e Sez. 1, n. 50686 del 18/09/2019 (Raccichini)

    L'onere probatorio del ricorrente in sede esecutiva richiede deduzioni specifiche e concrete e documentazione idonea e coeva a comprovare lo stato di tossicodipendenza e il suo nesso con la commissione dei reati.

Massime di principio

  • La riconoscibilità della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario e non si ottiene automaticamente per la mera somiglianza o prossimità temporale dei reati.
  • La mera affermazione dello stato di tossicodipendenza non produce, di per sé, la presunzione della continuazione: occorre documentazione specifica e temporaneamente pertinente che dimostri il nesso causale tra dipendenza e reati.
  • Quando la presunta dipendenza è successiva ad alcuni reati contestati o vi sono lunghi intervalli temporali tra gli episodi, il riconoscimento della continuazione è difficilmente sostenibile.
  • In sede esecutiva l'attore ha l'onere di proporre elementi concreti, non generici: cronologia dettagliata, prove che indichino una progettualità dai primi episodi e documentazione medica/terapeutica coeva ai fatti.
  • Le valutazioni di fatto del giudice dell'esecuzione sul vincolo della continuazione sono soggette a sindacato in Cassazione solo se mancano o sono evidentemente carenti di motivazione.
  • Documentazione terapeutica successiva ai fatti o episodica (accessi e interruzioni ai servizi) ha valore limitato se non dimostra la condizione e il nesso con i reati nel periodo rilevante.

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