Cassazione Civile, Ordinanza n. 30750/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto notificato per il recupero di spese legali, proposta deducendo che ai fini dell'efficacia esecutiva non erano stati notificati i titoli esecutivi presupposti. Dopo la morte dell'opposto sono subentrati gli eredi. In primo grado l'opposizione è stata accolta, mentre sono state rigettate entrambe le domande di condanna per responsabilità processuale aggravata e le spese sono state compensate. In appello, il soccombente sulla regolazione delle spese e sulla domanda ex art. 96 c.p.c. ha lamentato che il Tribunale avesse confermato la compensazione senza adeguata motivazione e avesse escluso la responsabilità aggravata nonostante la pretestuosità della posizione avversaria e l'assenza di necessità di prova del danno per la domanda proposta ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. I resistenti hanno difeso la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che l'esito scontato di una lite non integra di per sé una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese, né può fungere da giustificazione per escludere la responsabilità aggravata; analogamente, la generica difficoltà di componimento della lite non basta a sorreggere la compensazione. Quanto alla domanda ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ha ribadito che essa ha natura sanzionatoria e pubblicistica, non richiede la prova dei danni e va scrutinata in base all'oggettiva abusività o pretestuosità della condotta processuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La regolazione delle spese deve essere sorretta da una motivazione coerente con il criterio della soccombenza e con le eventuali ragioni eccezionali di compensazione.
La compensazione delle spese non può essere giustificata da formule generiche o dall'ovvietà dell'esito della lite; occorrono ragioni serie e realmente eccezionali.
La domanda ha natura di sanzione pubblicistica per abuso del processo; il suo accertamento dipende dall'oggettiva abusività o pretestuosità della condotta e non richiede la prova specifica del danno.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata nel governo della domanda.
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare l'erronea qualificazione della domanda proposta dalla parte.
Invocato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento.
Richiamato per il contenuto motivazionale della decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Invocato come vizio di legittimità relativo alla motivazione.
Massime di principio
- L'esito prevedibile o scontato di una controversia non costituisce, da solo, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
- La difficoltà delle parti nel pervenire a un componimento bonario, se affermata in modo generico, non integra di per sé una motivazione sufficiente per derogare al principio di soccombenza nella regolazione delle spese.
- La domanda di responsabilità processuale aggravata proposta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. ha natura sanzionatoria e pubblicistica: la sua accoglibilità dipende dalla concreta abusività o pretestuosità della condotta processuale, non dalla prova di specifici danni.
- Le statuizioni sulla responsabilità aggravata sono accessorie e non possono essere utilizzate per alterare il criterio di imputazione delle spese fondato sulla soccombenza.
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