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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06642/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte, in violazione delle regole sulla necessaria assistenza tecnica nel giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il provvedimento riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza del giudice di sorveglianza di Milano. Il ricorso è stato sottoscritto e presentato personalmente dall'interessato, senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, per i ricorsi per cassazione contro tali provvedimenti, la sottoscrizione del difensore cassazionista è richiesta a pena di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di legittima sottoscrizione.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente quando la legge richiede l'assistenza tecnica del difensore nelle forme previste per il giudizio di legittimità.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma ha introdotto il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista a pena di inammissibilità del ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti soggetti al regime dell'art. 613 c.p.p., il ricorso deve essere redatto e sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale è causa di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione tecnica comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica della ritualità formale del ricorso precede ogni esame del merito e determina la chiusura immediata del giudizio di legittimità quando manca un requisito essenziale di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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