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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27738/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ammissione al credito di Unicredit S.p.a. per un mutuo ipotecario di €130.000,00 concesso a Magdalena Pawlukiewicz (contratto 6/7/2006) su un immobile poi confiscato nell'ambito di procedure di prevenzione contro Giuseppe Carvelli. La banca impugnava il decreto che aveva rigettato la sua domanda di ammissione al passivo sostenendo di aver agito in buona fede e di aver effettuato gli accertamenti sulla solvibilità della mutuataria; la Corte di merito aveva ritenuto invece che Unicredit non avesse provato i requisiti di buona fede e che il credito fosse strumentale all'attività illecita collegata a Carvelli (anche in ragione della convivenza e di elementi probatori come versamenti in contanti e insufficiente istruttoria bancaria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato confermando il rigetto dell'ammissione al credito. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata prova, a carico della banca, dei requisiti di buona fede richiesti dall'art. 52 d.lgs. n. 159/2011. Ha respinto anche i secondi motivi, ritenendo congrua e logicamente motivata la valutazione del giudice di merito circa l'insufficienza dell'istruttoria bancaria (es. documentazione minima, rapporto rata/reddito non sostenibile) e la sussistenza di elementi indicativi di strumentalità (versamenti in contanti, corrispondenza temporale tra credito e accertata pericolosità sociale, relazione con il prevenuto). In definitiva il credito non è stato ammesso allo stato passivo.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

    La norma richiede al terzo creditore l'onere di provare la buona fede e l'assenza di strumentalità; il giudice dell'opposizione deve valutare la buona fede sull'intero arco temporale del rapporto creditizio e può accertare d'ufficio elementi probatori ai fini dell'ammissione al passivo.

  • art. 23, commi 2, 3, 4, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamata dalla difesa della banca; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa ad un presunto vizio di applicazione perché il subprocedimento di cui all'art. 52 implica che il terzo debba provare i requisiti e che il giudice dell'opposizione possa valutare il fondamento della domanda.

  • artt. 57, 58, 59 d.lgs. n. 159/2011

    Sono le disposizioni procedurali per l'accertamento dei crediti nella procedura di prevenzione; i crediti ammessi concorrono al riparto secondo le risultanze contabili e della stima dei beni.

  • art. 37, comma 5, d.lgs. n. 159/2011

    Rilevata come richiamo alla contabilità separata dei beni/compendi aziendali ai fini della determinazione del concorso al riparto; collegamento procedurale all'accertamento dei crediti.

Massime di principio

  • Il terzo creditore che chiede l'ammissione del proprio credito su beni confiscati ha l'onere di provare la buona fede e l'assenza di strumentalità: non basta dedurla, occorre documentarla lungo tutto il rapporto contrattuale.
  • La buona fede si valuta su tutto l'arco temporale del rapporto (concessione del finanziamento, eventuali modifiche contrattuali, estinzione) e richiede un livello di diligenza commisurato alle circostanze: istruttoria, verifica redditi, garanzie e valori del bene sono elementi decisivi.
  • Elementi indiziari come pagamenti in contanti, discrepanze tra rata e reddito noto, mancanza di istruttoria documentale o la stretta relazione tra mutuatario e soggetto pericoloso favoriscono la presunzione di strumentalità del credito.
  • Il giudice dell'opposizione può accertare e decidere anche su basi diverse rispetto al provvedimento impugnato, se supportato dalle risultanze processuali; la difesa del creditore deve quindi fornire tutele probatorie robuste già in sede di primo grado.
  • Relazioni bancarie pregresse e consolidati rapporti creditizi con adeguata documentazione possono aiutare a dimostrare la buona fede; al contrario l'erogazione di credito su sole buste paga o con istruttoria minima espone al rischio di esclusione dallo stato passivo.

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