Cassazione Penale, Ordinanza n. 19304/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna di primo grado per danneggiamento aggravato e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, entrambi commessi il 26 agosto 2017. Il ricorso deduceva vizi di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che nessuno dei testimoni escussi avesse affermato di aver visto l'imputato esplodere i colpi di pistola che avevano danneggiato l'autovettura e intimorito le persone offese. Le parti civili avevano depositato conclusioni in sede di legittimità, richiamando anche una nota spese non trasmessa, ma la Corte ha rilevato che esse si erano limitate a chiedere l'inammissibilità del ricorso senza svolgere una specifica attività difensiva di contrasto ai motivi di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto che le doglianze formulate mirassero a una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità, poiché la sentenza di merito conteneva una motivazione congrua e logica sulla prova della riferibilità delle condotte all'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre negato la rifusione delle spese in favore delle parti civili in cassazione, perché queste non avevano svolto un'effettiva attività di contrasto ai motivi del ricorso.
Norme richiamate
Il reato di danneggiamento aggravato era uno dei capi di imputazione confermati nei gradi di merito.
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni era uno dei capi di imputazione confermati nei gradi di merito.
Richiamato insieme all'art. 611 c.p.p. per il rito camerale non partecipato in cassazione.
Richiamato insieme all'art. 610 c.p.p. per il rito camerale non partecipato in cassazione.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che chiedano una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, poiché il ricorso per cassazione può investire solo vizi di motivazione nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali della decisione.
- Sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l'adeguatezza della motivazione senza evidenziare un vizio radicale della stessa, ovvero che sollecitano una diversa comparazione del significato delle prove e una rivisitazione dell'attendibilità dei testimoni.
- Nel giudizio camerale non partecipato in cassazione, la parte civile ha diritto alla rifusione delle spese solo se abbia effettivamente svolto un'attività difensiva diretta a contrastare i motivi del ricorso nei limiti consentiti; la mera richiesta di declaratoria di inammissibilità non è sufficiente.
- Quando il ricorso dell'imputato è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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