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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34761/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva disposto per ulteriori tre mesi il visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto e la limitazione alla ricezione della stampa locale. Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva respinto il reclamo. Il detenuto ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen., in relazione all’art. 15 Cost., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale non avrebbe indicato le specifiche ragioni che giustificavano le limitazioni. In particolare, la difesa aveva contestato l’automatismo tra l’assoggettamento al regime ex art. 41-bis e le misure, deducendo che la congrega criminale di riferimento aveva cessato di operare in seguito alla collaborazione o dissociazione dei suoi aderenti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano, rinviando allo stesso Tribunale per un nuovo esame. Ha ritenuto apparente la motivazione, poiché il richiamo ai decreti originari, a una nota della direzione penitenziaria e alla caratura criminale del detenuto non spiegava, in concreto, i presupposti delle restrizioni né rispondeva alle specifiche censure difensive. Il nuovo esame dovrà verificare e motivare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 18-ter Ord. pen.; per le limitazioni alla stampa locale occorre una specifica correlazione tra la sua circolazione in carcere e il probabile verificarsi di una delle circostanze contemplate dalla norma. Disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano; il testo non riferisce statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 18-ter Ord. pen.

    Ne consegue che una compressione all’esercizio di tale diritto può ritenersi legittima quando il giudice dia motivatamente conto di una specifica correlazione tra la circolazione della stampa locale all’interno del carcere e il probabile verificarsi di taluna delle circostanze indicate dall'art. 18-ter Ord. pen.

    Le restrizioni alla ricezione della stampa locale richiedono una motivazione giudiziale che espliciti il nesso concreto tra la circolazione della stampa in carcere e il probabile verificarsi di una delle esigenze previste dall’art. 18-ter.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, Ord. pen.

    Per i detenuti soggetti al regime speciale differenziato, il comma 2-quater dell’art. 41-bis Ord. pen., prevede alla lettera a) misure finalizzate a prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di riferimento, oltre che contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazioni con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate, e alla lettera e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza.

    Nel regime speciale l’art. 41-bis contempla misure dirette a prevenire contatti e interazioni criminali e il visto di censura della corrispondenza; il richiamo al regime non rende tuttavia automatiche le limitazioni, che devono essere giustificate secondo i presupposti e le garanzie indicati dalla Corte.

  • art. 15 Cost.

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 2022, ha ritenuto rispondente a un’interpretazione costituzionalmente orientata l’indicazione giurisprudenziale che affida all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 18-ter, comma 3, Ord. pen. le statuizioni sul visto di controllo nei confronti di detenuti e internati sottoposti al regime penitenziario speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., in ragione del fatto che la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall’art. 15 Cost., solo con un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 18-ter.

    La libertà di corrispondenza del detenuto in regime speciale può essere limitata soltanto con provvedimento dell’autorità giudiziaria, specificamente motivato sulla sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 18-ter Ord. pen.

  • art. 21 Cost.

    Come la libertà di corrispondenza dei detenuti, il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica, quale declinazione del più generale diritto a essere informati, riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, fruisce di copertura a livello costituzionale, nell’art. 21 Cost.

    Il diritto del detenuto a ricevere pubblicazioni periodiche è tutelato quale espressione del diritto all’informazione e della libertà di manifestazione del pensiero; le restrizioni devono quindi rispettare le garanzie previste dall’ordinamento penitenziario.

  • art. 18 Ord. pen.

    La garanzia costituzionale anche in tal caso trova specifica attuazione, nell’ambito dell’ordinamento penitenziario, nel disposto dell’articolo 18-ter, in forza del quale le limitazioni nella ricezione della stampa possono essere disposte solo dall’autorità giudiziaria, per i motivi e nelle forme ivi indicati, oltre che nella previsione dell’art. 18, settimo comma, Ord. pen., che autorizza i detenuti «a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno» (così Corte cost., sent. n. 122 del 2017 cit.).

    La regola che consente ai detenuti di tenere con sé quotidiani, periodici e libri in libera vendita si coordina con l’art. 18-ter: le limitazioni alla ricezione della stampa spettano all’autorità giudiziaria e devono rispettare i motivi e le forme previsti da tale norma.

  • art. 10 CEDU

    Come la libertà di corrispondenza dei detenuti, il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica, quale declinazione del più generale diritto a essere informati, riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, fruisce di copertura a livello costituzionale, nell’art. 21 Cost. (cfr. Corte cost., sent. n. 122 del 2017; Corte cost., sent. n. 112 del 1993; Corte cost., sent. n. 826 del 1988; Corte cost., sent. n. 148 del 1981), e, a livello convenzionale, nell’art. 10 CEDU (cfr. Cass., n. 22762 del 21/04/2022, Attanasio, n.m.).

    Il diritto a ricevere pubblicazioni periodiche è ricondotto dalla Corte alla tutela convenzionale della libertà di informazione e di espressione; la decisione non sviluppa ulteriori criteri autonomi fondati sull’art. 10 CEDU.

  • art. 18-ter, comma 3, Ord. pen.

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 2022, ha ritenuto rispondente a un’interpretazione costituzionalmente orientata l’indicazione giurisprudenziale che affida all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 18-ter, comma 3, Ord. pen. le statuizioni sul visto di controllo nei confronti di detenuti e internati sottoposti al regime penitenziario speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., in ragione del fatto che la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall’art. 15 Cost., solo con un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 18-ter.

    Le statuizioni sul visto di controllo per i detenuti in regime speciale competono all’autorità giudiziaria individuata dall’art. 18-ter, comma 3, e devono essere specificamente motivate.

Massime di principio

  • Le restrizioni alla corrispondenza di un detenuto, anche quando sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., richiedono un provvedimento dell’autorità giudiziaria specificamente motivato sulla sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 18-ter Ord. pen.; l’assoggettamento al regime speciale non giustifica di per sé un automatismo nelle limitazioni.
  • La limitazione della ricezione della stampa locale è legittima solo se il giudice motiva una specifica correlazione tra la circolazione di quella stampa all’interno del carcere e il probabile verificarsi di una delle circostanze indicate dall’art. 18-ter Ord. pen.
  • Una motivazione che richiami genericamente la caratura criminale del detenuto e la sua capacità di mantenere contatti con esponenti dell’organizzazione, senza confrontarsi con le specifiche obiezioni difensive sui presupposti attuali delle restrizioni, è apparente e non consente di confermare il provvedimento limitativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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