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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5142 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a imposte, sanzioni e interessi derivanti dal maggior reddito da partecipazione attribuito a T.F. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 18 depositata il 20 ottobre 2004 e passata in giudicato, aveva confermato la riduzione a Lire 77.442.000 del maggior reddito accertato; in seguito l’Agenzia aveva iscritto a ruolo Euro 55.831, oltre accessori. Dopo il rigetto del ricorso contro la cartella da parte della CTP di Bari il 24 settembre 2007 e il rigetto dell’appello da parte della CTR il 22 dicembre 2008, T.F. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 41, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il maggior reddito da partecipazione non sussistesse alla luce del giudizio relativo alla società; e illegittima applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 in relazione agli artt. 53 e 97 Cost., per la medesima ragione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito. Nel corso del giudizio di cassazione, tuttavia, l’Agenzia ha annullato in autotutela la cartella e disposto lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi: a seguito dell’annullamento della cartella e dello sgravio totale è venuto meno l’interesse di T.F. a proseguire il giudizio. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 101 c.p.c. Le spese sono state compensate, in ragione della natura sopravvenuta della causa di inammissibilità. Non è stata pronunciata una decisione di merito sulla fondatezza delle contestazioni relative al reddito da partecipazione o alla riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 101 c.p.c.

    La Corte, considerato che dalla memoria depositata dal ricorrente, con allegato provvedimento di sgravio dell'Ufficio, risulta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte del contribuente a norma dell'art. 101 c.p.c..

    La Corte richiama l’art. 101 c.p.c. per rilevare che, dopo l’annullamento della cartella e lo sgravio integrale, il contribuente non aveva più interesse ad agire nel giudizio.

Massime di principio

  • Se, durante un giudizio contro una cartella, l’amministrazione la annulla integralmente e dispone lo sgravio totale, può venir meno l’interesse del contribuente a proseguire il ricorso; il giudice può dichiararlo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza decidere le contestazioni di merito.
  • La pronuncia di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale a una decisione che conferma o respinge nel merito le ragioni originarie del contribuente.
  • Le spese possono essere compensate quando la causa di inammissibilità sopravviene durante il giudizio, come avvenuto nel caso deciso.

Testo integrale

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