Cassazione Penale, Ordinanza n. 06915/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un soggetto sottoposto alla misura della libertà vigilata, ritenuto responsabile di una condotta violenta tenuta nei confronti di pubblici ufficiali, ai quali avrebbe intimato di non effettuare ulteriori controlli sul rispetto degli orari di permanenza in casa. In ricorso si deducevano due censure: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e l'omessa motivazione della sentenza di appello sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali motivi riproponessero doglianze già esaminate e confutate in appello, osservando che il giudice di merito aveva valorizzato la natura violenta della condotta e la sua non scarsa offensività, sicché la valutazione non era sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura sulla particolare tenuità del fatto e sulla motivazione fosse meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente affrontate dalla Corte di appello. Quest'ultima aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. sulla base della non lieve offensività della condotta violenta tenuta dall'imputato nei confronti di pubblici ufficiali durante i controlli sul rispetto della libertà vigilata. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivata, ritenga la condotta non di scarsa offensività.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta, per modalità e contenuto offensivo, non possa essere qualificata come di scarsa rilevanza.
- La valutazione sulla tenuità del fatto, ove sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, integra un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si limitino a riproporre questioni già esaminate e confutate dal giudice di appello senza individuare specifici vizi di legittimità.
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