Ordinanza n. 165/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento prot. U n. 0005756/2026 del 25 febbraio 2026, con il quale il Responsabile del Settore VII del comune di Veroli ha disposto “la chiusura immediata dell’attività” esercitata dall’Associazione in Veroli, via Castelmassimo, 136; - di ogni altro atto - ivi compreso, occorrendo, il “Verbale ispettivo CC” di Veroli allegato al provvedimento di chiusura – presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ancorchè non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di chiusura immediata dell’attività esercitata in un locale aperto al pubblico, con verbale ispettivo presupposto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato il provvedimento con cui il Responsabile del Settore VII del Comune di Veroli ha disposto la chiusura immediata dell'attività, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emergono contestazioni riferite alla legittimità della chiusura, ma non sono specificamente riportati i singoli motivi di ricorso. Il Comune ha difeso la legittimità dell'atto, evidenziandone l'articolata motivazione e producendo documentazione concernente l'attività svolta nel locale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non fosse assistito dal fumus boni iuris. Il Collegio ha attribuito rilievo all'articolata motivazione del provvedimento impugnato e alle puntuali difese comunali. In particolare, dalla documentazione prodotta è risultata evidente la presenza nel locale di spettacoli e trattenimenti aperti al pubblico, senza che fosse comprovato il possesso della licenza o autorizzazione necessaria per tali attività né della certificazione richiesta in materia di sicurezza e prevenzione incendi (C.P.I.). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il Tribunale ... respinge la richiesta cautelare
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce del fumus boni iuris, ritenuto insussistente in ragione della documentazione e della motivazione dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancanza di fumus boni iuris può essere ravvisata quando la documentazione disponibile evidenzi lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti aperti al pubblico senza la comprovata licenza o autorizzazione prescritta.
- La mancata dimostrazione del possesso della certificazione richiesta in materia di sicurezza e prevenzione incendi costituisce, nella valutazione cautelare, un elemento idoneo a sostenere la legittimità di un provvedimento di chiusura immediata dell'attività.
- L'articolata motivazione del provvedimento impugnato e le puntuali difese dell'amministrazione possono escludere il fumus boni iuris necessario per la sospensione cautelare dell'atto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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