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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12501/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva svolto, su incarico conferito per iscritto dal proprietario di un edificio danneggiato da un crollo, un'attività di stima dei danni e aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso. L'erede del committente proponeva opposizione eccependo la prescrizione presuntiva del credito. Il tribunale rigettava l'opposizione, ma la corte d'appello riformava la decisione e riteneva prescritto il credito applicando il termine triennale di cui all'art. 2956, n. 2, c.c., decorrente dalla morte del debitore originario. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva la violazione dell'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sostenendo che la prescrizione presuntiva non operasse quando il credito derivi da contratto stipulato in forma scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che le prescrizioni presuntive, e in particolare quella prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., trovano giustificazione solo nei rapporti informali, nei quali il pagamento avviene di regola senza dilazione, e non operano quando il credito nasce da un contratto scritto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2956, comma 1, n. 2, c.c.

    La prescrizione presuntiva ivi prevista non si applica quando il credito derivi da un contratto stipulato in forma scritta, perché tale istituto opera solo nei rapporti non formalizzati.

Massime di principio

  • Le prescrizioni presuntive sono istituti di stretta connessione con rapporti non formalizzati e con prestazioni per le quali il pagamento è normalmente immediato o comunque senza dilazione.
  • Quando il credito professionale trae origine da un contratto redatto per iscritto, non può essere opposta la prescrizione presuntiva prevista per i compensi di professionisti.
  • Ai fini dell'operatività della prescrizione presuntiva rileva la natura formale del rapporto da cui nasce il credito, non essendo sufficiente la sola qualità professionale del creditore.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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