Cassazione Civile, Ordinanza n. 30440/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Amministrazione finanziaria gli aveva recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF e maggiori ricavi ai fini IRAP. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo di circa il 50% il maggior reddito accertato; la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione, ritenendola sorretta da logica, buon senso ed equità. In cassazione il contribuente deduceva un unico motivo, qualificato come mancanza di motivazione perché illogica e contraddittoria: sosteneva che la CTR avrebbe fissato in 118 i giorni lavorativi e in 7 le ore lavorate al giorno, ma avrebbe poi quantificato il reddito in misura incompatibile con tali premesse; affermava inoltre che la riduzione del reddito al 50% fosse apodittica e contrastasse con la normativa sull’orario massimo di lavoro dei tassisti milanesi e con le sue condizioni di salute.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo si fondava su un presupposto di fatto non corrispondente al contenuto della sentenza impugnata: la CTR non aveva affermato in modo preciso 118 giorni lavorativi e 7 ore giornaliere, ma aveva solo ritenuto che le giornate lavorative dovessero essere inferiori a quelle indicate dall’Ufficio, procedendo al ricalcolo del ricavo sulla base di dati presuntivi (costo di mantenimento della famiglia, ricavi medi dei tassisti milanesi, turni espletati e chilometri percorsi). La censura, quindi, non si confrontava con la ratio della decisione di merito ma pretendeva un diverso ricalcolo del reddito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato cui rapportare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che muova da un presupposto fattuale non corrispondente alla decisione impugnata, attribuendo al giudice di merito affermazioni o dati che non risultano dalla sentenza.
- La censura di motivazione non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito o di diverso ricalcolo del reddito quando la decisione di appello si fondi su una valutazione presuntiva complessiva non specificamente contrastata.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente espressa dalla sentenza impugnata e non con una ricostruzione alternativa del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
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