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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27759/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso da una lavoratrice per ottenere il pagamento delle retribuzioni che assumeva spettarle anche dopo il 31 dicembre 2007, data del recesso dal rapporto. In un precedente giudizio di appello era stata accertata una fattispecie di interposizione fittizia di manodopera, con individuazione dell'associazione quale datore di lavoro effettivo; in motivazione la Corte d'appello aveva ritenuto assorbita la domanda relativa alle retribuzioni successive al 31 dicembre 2007, mentre nel dispositivo aveva condannato l'associazione al pagamento delle differenze retributive solo fino a quella data. Nel nuovo giudizio, il Tribunale ha sospeso il processo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della definizione del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza d'appello, richiamando dubbi interpretativi sulla decisione e una precedente ordinanza della Cassazione in una controversia analoga. La lavoratrice ha proposto regolamento di competenza deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e la carenza di motivazione della sospensione, sostenendo che il provvedimento fosse meramente apparente e non spiegasse in che modo l'esito del giudizio di legittimità potesse incidere sulla causa pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza, ma ha accolto il ricorso nel merito. Ha affermato che la sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione effettiva e specifica sulla plausibile controvertibilità della decisione di cui si invoca l'autorità, mediante confronto tra quella decisione e le critiche mosse in cassazione. Nel caso concreto, il Tribunale si era limitato a richiamare generici dubbi interpretativi e una fattispecie analoga, senza spiegare perché la sentenza d'appello non potesse essere considerata vincolante ai fini della domanda sulle retribuzioni successive al recesso. La motivazione è stata quindi giudicata apparente. Di conseguenza, l'ordinanza di sospensione è stata cassata e il giudizio è stato disposto proseguire davanti al giudice di merito; le spese della fase sono state rimesse al giudice di rinvio/merito.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    è il mezzo di impugnazione esperibile avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. quando si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata in diverso giudizio e ancora impugnata.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    il potere di sospensione discrezionale del processo può essere esercitato solo se il giudice motiva espressamente sulla plausibile controvertibilità della decisione richiamata, con motivazione non meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto contro l'ordinanza di sospensione.

Massime di principio

  • La sospensione discrezionale del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c. non può essere disposta con formule generiche: il giudice deve spiegare in modo specifico perché la decisione richiamata sia plausibilmente controvertibile alla luce delle censure pendenti.
  • Il mero riferimento a "dubbi interpretativi" sulla precedente sentenza non integra una motivazione sufficiente se non è accompagnato da un effettivo confronto tra il contenuto della decisione e le ragioni dell'impugnazione.
  • Quando una sentenza d'appello abbia già deciso su una questione decisiva e il giudice successivo ne invochi l'autorità, la sospensione è legittima solo se il provvedimento dia conto delle ragioni per le quali quella sentenza non debba essere applicata nel giudizio pendente.
  • L'assorbimento di una domanda richiede che la decisione su una questione pregiudicante renda superfluo l'esame delle ulteriori domande; se il dispositivo contiene una statuizione solo fino a una certa data, la portata dell'assorbimento deve essere valutata in coerenza con il contenuto complessivo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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