Cassazione Civile, Ordinanza n. 34126/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una pluralità di soggetti, asseriti comproprietari di un'aia sita in Comune di Colle San Magno, conveniva in giudizio un altro soggetto deducendo che questi aveva alterato il bene comune distruggendo un muro di recinzione e realizzandone un altro, così da incorporare una parte dell'aia nella propria proprietà esclusiva. Gli attori chiedevano l'accertamento della comproprietà, la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. Il convenuto contestava le domande e, in via riconvenzionale, sosteneva di essere proprietario esclusivo per usucapione o, subordinatamente, chiedeva lo scioglimento della comunione. Il Tribunale, rilevata l'emersione di ulteriori comproprietari, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. All'esito, accoglieva le domande principali e rigettava le riconvenzionali. In appello, la Corte territoriale riteneva mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un comproprietario (Mariano Cambone), ma reputava la partecipazione di tutti i comproprietari necessaria solo per la domanda di scioglimento della comunione riproposta dall'appellante e non per le domande originarie degli attori; pertanto annullava la sentenza solo in relazione alla divisione e rinviava sul punto al Tribunale, confermando per il resto la decisione e dichiarando il difetto di legittimazione di alcuni soggetti risultati non proprietari. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava violazione/falsa applicazione dell'art. 354 c.p.c. e deduceva che la Corte d'appello avrebbe dovuto ravvisare la necessità del litisconsorzio tra tutti i comproprietari anche rispetto alle domande di accertamento della comproprietà e di ripristino dello stato dei luoghi, poiché la demolizione delle opere realizzate sul bene comune incideva sulla sfera giuridica di tutti i partecipanti alla comunione. I controricorrenti opponevano che non era stata chiesta demolizione ma solo riduzione in pristino, che non erano stati indicati i litisconsorti pretermessi e che mancava l'interesse all'integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui, quando la tutela richiesta sulla cosa comune implica la demolizione di opere insistenti sul bene, la pronuncia non può essere resa senza la partecipazione di tutti i comproprietari, poiché altrimenti essa sarebbe inopponibile ai pretermessi e inutiliter data. Ha osservato che la decisione di appello aveva confermato una sentenza che ordinava la demolizione di opere realizzate sull'aia comune, ma uno dei comproprietari non era stato evocato in giudizio; pertanto la mancata integrazione del contraddittorio integrava vizio rilevabile d'ufficio. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Cassino, giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento; nel caso, è stato invocato per censurare la violazione delle regole sul litisconsorzio necessario.
disciplina la rimessione al primo giudice quando sia stato omesso il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario.
esprime il principio di accessione per cui quanto costruito sul suolo appartiene al proprietario del suolo.
richiamato per ribadire che il terzo pretermesso può esperire opposizione ordinaria per far valere la propria posizione rispetto a una sentenza resa senza la sua partecipazione.
richiamato per escludere che il terzo pretermesso possa usare l'opposizione all'esecuzione per incidere sul titolo giudiziale, salvo contestare l'inesistenza di quanto da eseguire per vicende successive.
richiamato per precisare che l'opposizione di terzo all'esecuzione è esperibile solo se l'esecuzione si estenda oltre l'oggetto del titolo.
consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando la sentenza sia viziata per omessa partecipazione di un litisconsorte necessario.
Massime di principio
- Quando la domanda proposta su un bene comune comporta la demolizione di opere insistenti sul bene, la tutela non può essere resa utilmente senza la partecipazione di tutti i comproprietari o compossessori interessati dal provvedimento ripristinatorio.
- Il litisconsorzio necessario va verificato in concreto: non basta che il bene sia comune, ma occorre considerare se la decisione richiesta incida direttamente sulla sfera giuridica di tutti i partecipanti alla comunione, rendendo la pronuncia altrimenti inopponibile ai pretermessi.
- La mancata evocazione di un litisconsorte necessario comporta una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e determina la cassazione con rinvio al primo giudice.
- La tutela della cosa comune può essere esercitata dal singolo comproprietario senza chiamare in causa gli altri solo finché si tratti di conservazione del bene; se invece la pronuncia richiesta comporta un'attività materiale di demolizione o ripristino che incide stabilmente sulla cosa comune, la necessaria partecipazione degli altri comproprietari diviene imprescindibile.
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