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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40581/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato ritenuto fondato: la decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame che tenga conto dei principi posti dall'art. 47 Ord. pen. e dalla giurisprudenza, con valutazione attualizzata dei comportamenti successivi al reato e idonea motivazione rispetto agli elementi favorevoli e sfavorevoli.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale disponendo la detenzione domiciliare; il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione dell'art. 47 Ord. pen. per mancata valutazione complessiva e attualizzata della personalità, per eccessivo rilievo attribuito a dati risalenti (carico pendente e misura di prevenzione del 2014) e per contraddittorietà nel valorizzare elementi favorevoli ai fini della detenzione domiciliare senza riconoscerne rilevanza analoga per l'affidamento in prova.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento Penitenziario

    La norma richiede che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova, si valuti non solo la gravità del reato ma soprattutto i comportamenti e la personalità attuali del condannato, al fine di formulare una prognosi favorevole circa il buon esito della prova e la prevenzione della recidiva; elementi risalenti nel tempo hanno minore rilevanza prognostica.

Massime di principio

  • Per l'affidamento in prova è indispensabile una valutazione attualizzata della personalità: rilevano i comportamenti successivi al fatto e non solo i precedenti o dati storici.
  • Dati penali o misure risalenti nel tempo (es. 2014) non possono, di per sé, escludere la concessione di una misura alternativa se non sono pertinenti alla pericolosità attuale.
  • Il giudice deve motivare in modo coerente: se utilizza elementi favorevoli per giustificare una misura meno afflittiva, deve spiegare perché quegli stessi elementi non giustificano una misura ancora meno afflittiva (es. affidamento in prova).
  • Non è ostativo all'affidamento l'eventuale mancata ammissione degli addebiti: rileva invece l'avvio di un percorso di ravvedimento e l'accettazione della sentenza nella valutazione prognostica.
  • Indicatori utili a favore dell'affidamento includono l'assenza di nuove denunce, attività lavorativa continuativa, attaccamento al nucleo familiare, adesione a valori sociali condivisi e concrete prospettive di reinserimento.

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