Cassazione Penale, Sentenza n. 40581/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto fondato: la decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame che tenga conto dei principi posti dall'art. 47 Ord. pen. e dalla giurisprudenza, con valutazione attualizzata dei comportamenti successivi al reato e idonea motivazione rispetto agli elementi favorevoli e sfavorevoli.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale disponendo la detenzione domiciliare; il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione dell'art. 47 Ord. pen. per mancata valutazione complessiva e attualizzata della personalità, per eccessivo rilievo attribuito a dati risalenti (carico pendente e misura di prevenzione del 2014) e per contraddittorietà nel valorizzare elementi favorevoli ai fini della detenzione domiciliare senza riconoscerne rilevanza analoga per l'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario
La norma richiede che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova, si valuti non solo la gravità del reato ma soprattutto i comportamenti e la personalità attuali del condannato, al fine di formulare una prognosi favorevole circa il buon esito della prova e la prevenzione della recidiva; elementi risalenti nel tempo hanno minore rilevanza prognostica.
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova è indispensabile una valutazione attualizzata della personalità: rilevano i comportamenti successivi al fatto e non solo i precedenti o dati storici.
- Dati penali o misure risalenti nel tempo (es. 2014) non possono, di per sé, escludere la concessione di una misura alternativa se non sono pertinenti alla pericolosità attuale.
- Il giudice deve motivare in modo coerente: se utilizza elementi favorevoli per giustificare una misura meno afflittiva, deve spiegare perché quegli stessi elementi non giustificano una misura ancora meno afflittiva (es. affidamento in prova).
- Non è ostativo all'affidamento l'eventuale mancata ammissione degli addebiti: rileva invece l'avvio di un percorso di ravvedimento e l'accettazione della sentenza nella valutazione prognostica.
- Indicatori utili a favore dell'affidamento includono l'assenza di nuove denunce, attività lavorativa continuativa, attaccamento al nucleo familiare, adesione a valori sociali condivisi e concrete prospettive di reinserimento.
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