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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01460/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze sono ripetitive di quelle già dedotte in appello, già motivatamente rigettate, e che non è consentito in cassazione censurare la valutazione di merito adeguatamente e logicamente motivata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per fatti ritenuti di detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Nei motivi di ricorso ha dedotto vizi di motivazione sia sulla qualificazione della sostanza come destinata allo spaccio, sia sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali censure riproducono questioni già esaminate e respinte in appello, dove erano stati valorizzati plurimi elementi fattuali: la condotta complessiva, la parziale suddivisione in dosi della sostanza, la presenza di nastro adesivo e di un taglierino con segni d'uso compatibili con il confezionamento delle dosi. Il ricorso è ritenuto generico e volto a sollecitare una rivalutazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato oggetto di doglianza, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è ritenuta generica e riproduttiva di questioni già respinte in appello.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre gli stessi motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio della decisione impugnata.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura dei fatti, quando la sentenza impugnata contenga una motivazione logica e coerente.
  • In tema di detenzione di stupefacenti, la destinazione allo spaccio può essere desunta da plurimi indici fattuali convergenti, valutati complessivamente, quali la suddivisione della sostanza in dosi e la presenza di strumenti idonei al confezionamento.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione quando la censura non evidenzi specifiche illogicità della motivazione ma si limiti a contestare la valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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