Cassazione Penale, Sentenza n. 12758/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Bologna che, in appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero avverso il rigetto del Gip, ha applicato ai coniugi la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto di comunicazione e applicazione del braccialetto elettronico (art. 282-ter c.p.p.) per il reato di circonvenzione di incapace. La misura è stata motivata dal Tribunale sulla base di testimonianze rese da due collaboratrici domestiche (acquisite nell'aprile 2025), che riferivano condotte manipolatorie dei ricorrenti nei confronti della vittima (anziana con patologie neuro-cognitive), tra cui l'induzione ad avallare acquisti a nome della vittima e azioni volte ad allontanarla dai propri parenti. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: sostengono che il patrimonio della vittima è gestito da un amministratore di sostegno (quindi impossibilità di reiterare il fatto), che le dichiarazioni delle domestiche riguarderebbero condotte non patrimoniali o non ricomprese nell'imputazione, che non vi è attualità del pericolo essendo le condotte contestate nel periodo 4/1/2023-24/7/2023, e contestano l'attendibilità delle testimonianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso (25/02/2026). Ha ritenuto infondati i motivi uniti, confermando la valutazione del Tribunale che ha considerato attendibili e convergenti le testimonianze rese in aprile 2025 e idonee a dimostrare un perdurante comportamento induttivo e manipolatorio dei ricorrenti nei confronti della vittima, nonostante la presenza dell'amministratore di sostegno. Il Tribunale ha evidenziato specifiche condotte (es. richieste di acquisti a nome della vittima, manovre per allontanarla dai parenti, tentativo di adozione) che rendono concreto e attuale il pericolo di reiterazione, connesso anche alla sfera patrimoniale. La cassazione ha quindi confermato la misura cautelare disposta e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il processo di merito resta pendente.
Norme richiamate
art. 282-ter cod. proc. pen.
Consente l'applicazione di misure cautelari personali con strumenti di controllo (es. braccialetto elettronico) e il divieto di avvicinamento e comunicazione; è stato applicato per prevenire il rischio di reiterazione del reato anche in presenza di amministratore di sostegno
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Rinvio alle procedure amministrative per l'esecuzione delle decisioni; qui richiamato per gli adempimenti dopo la decisione
art. 52 D.LGS.196/03 (norme sulla tutela dei dati personali)
Prescrive l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento per tutela della privacy della persona offesa
Massime di principio
- Per disporre una misura cautelare personale il giudice valuta il pericolo concreto e attuale di reiterazione; prove testimoniali recenti e convergenti possono essere sufficienti a fondare tale pericolo
- La nomina di un amministratore di sostegno che gestisca il patrimonio della vittima non esclude automaticamentela possibilità di reiterazione: rilevano condotte che inducano la vittima ad effettuare o autorizzare operazioni (es. acquisti) oppure tentativi di isolare la vittima dai familiari
- Argomentazioni difensive basate solo sulla precedente cessazione temporale delle condotte contestate o sul fatto che i sospetti siano persone incensurate hanno valore limitato se emergono elementi recenti che suggeriscono comportamento induttivo persistente
- In sede di valutazione cautelare il giudice può considerare rilevanti anche condotte non strettamente coincidenti con la formulazione dell'imputazione purché indicatrici del rischio di reiterazione; questioni di merito sulla qualificazione giuridica delle condotte sono rimandate al giudizio di merito
- Per opporsi efficacemente a una misura cautelare in casi analoghi è necessario produrre elementi concreti che escludano il pericolo attuale (es. documentazione che dimostri l'effettiva autonomia di gestione patrimoniale del tutore, registrazioni/controlli delle visite, testimonianze che smentiscano la persistenza di contatti non autorizzati)
- La cassazione valuta principalmente profili di legittimità e motivazione: bisogna quindi contestare errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione più che questioni che attengono al merito probatorio, salvo evidente contraddittorietà o carenza di motivazione
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