Cassazione Penale, Sentenza n. 23784/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto che aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la concessione di un permesso premio. Il Tribunale, quale giudice del rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha respinto l’istanza ritenendo non ancora compiuta la revisione critica dei trascorsi criminosi e non raggiunto il distacco dallo stile di vita precedente, valorizzando condotte negative pregresse e la ritenuta persistenza di una pericolosità sociale. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 30 ord. pen. e all’art. 16-novies, comma 4, l. n. 82/1991. Ha sostenuto che il giudice del rinvio non si era conformato alla sentenza rescindente, perché non aveva effettuato il richiesto bilanciamento tra elementi favorevoli e sfavorevoli del percorso rieducativo, aveva richiamato solo elementi negativi risalenti nel tempo e aveva trascurato gli aggiornamenti più recenti dell’équipe trattamentale, i quali descrivevano invece un positivo andamento del percorso, una revisione critica dei propri agiti criminali e un parere favorevole al beneficio. Ha inoltre denunciato una motivazione apparente e contraddittoria, perché la pericolosità sociale era stata desunta solo dal mancato ravvedimento, in contrasto con le risultanze più recenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, quale giudice del rinvio, non si fosse conformato ai principi della sentenza rescindente: non ha svolto un effettivo bilanciamento tra elementi negativi e positivi del percorso risocializzante, ha attribuito rilievo decisivo a condotte negative risalenti al 2019, senza considerare adeguatamente gli sviluppi successivi e gli aggiornamenti trattamentali del 2025 che segnalavano una revisione critica e un ravvedimento, e ha motivato in modo parziale, contraddittorio e illogico. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma in diversa composizione per nuovo giudizio, da svolgersi nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente quale parametro per la concessione del permesso premio; la Corte la richiama nel contesto della valutazione dei presupposti del beneficio, che richiedono un apprezzamento complessivo della condotta e del percorso trattamentale.
Disposizione che collega la concessione del permesso premio alla regolare condotta del detenuto, all’assenza di pericolosità sociale e alla funzionalità del permesso rispetto a interessi affettivi, culturali o di lavoro; il giudice deve valutarne in concreto la sussistenza mediante bilanciamento tra dati favorevoli e sfavorevoli.
art. 16-novies, comma 4, legge n. 82/1991
Norma richiamata nel ricorso in relazione al programma di protezione per collaboratori di giustizia e alla precedente revoca della detenzione domiciliare, utilizzata come elemento sfavorevole dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla concessione del permesso premio il tribunale di sorveglianza deve effettuare una valutazione complessiva e attuale della personalità del detenuto, bilanciando gli elementi negativi pregressi con quelli positivi emersi nel corso dell’esecuzione della pena e degli aggiornamenti trattamentali.
- Il giudice del rinvio è tenuto a conformarsi puntualmente ai principi enunciati dalla sentenza rescindente; non può limitarsi a reiterare le ragioni già censurate né fondare il diniego su un solo elemento sfavorevole risalente nel tempo, ignorando i nuovi dati favorevoli sopravvenuti.
- Ai fini del permesso premio non è necessario il raggiungimento del fine ultimo del trattamento rieducativo, ma è sufficiente la maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale, da verificare sulla base di elementi concreti e aggiornati.
- La valutazione della pericolosità sociale non può essere desunta in modo automatico dalla sola pregressa condotta negativa, se il percorso successivo evidenzia regolare comportamento, acquisizione di consapevolezza e segnali di ravvedimento.
- Una motivazione che ometta di considerare dati istruttori decisivi o li esamini solo in modo parziale può integrare vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà, imponendo l’annullamento con rinvio.
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