Cassazione Penale, Ordinanza n. 38884/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la causa di inammissibilità e non ravvisando assenza di colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo tre censure: 1) violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che fosse maturato il termine massimo di prescrizione; 2) vizio di motivazione in tema di confisca, lamentando la mancata adeguata motivazione sul punto; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in una decisione resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La Corte ha esaminato le doglianze e ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, per l'annualità 2016, la consumazione del reato va collocata al 30 dicembre 2017, data di scadenza per la presentazione della dichiarazione fiscale, da cui decorre il termine decennale aumentato di un terzo ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, non ancora maturato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della confisca non era stata devoluta con l'appello. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non si applica l'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., disposizione riferita al solo giudizio ordinario.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di declaratoria della prescrizione; la Corte ne esclude l'applicazione favorevole perché la prescrizione non era ancora maturata.
La sentenza impugnata era stata resa all'esito del concordato in appello; la Corte precisa che a tale rito non si applica l'art. 545-bis, comma 1, c.p.p.
La Corte afferma che la norma, introdotta dalla riforma Cartabia e modificata nel 2024, è applicabile solo al giudizio ordinario e non al concordato in appello.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
È richiamato per il regime di aumento di un terzo del termine di prescrizione relativo al reato tributario contestato.
Richiamato come disciplina dei reati tributari e del relativo regime prescrizionale nel caso concreto.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è dovuta quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel caso di reati tributari, la consumazione decorre dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fiscale; da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione, secondo il regime speciale applicabile al reato contestato.
- Una questione non devoluta con l'atto di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione; il relativo motivo è inammissibile.
- Nel giudizio definito con concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non si applica la disciplina dell'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., che resta confinata al giudizio ordinario.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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