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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2571/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Milano che li aveva riconosciuti colpevoli, a seguito di giudizio abbreviato, di concorso in rapina pluriaggravata e di ricettazione del mezzo usato per la fuga. Bonfilio deduce: carenza e vizio della motivazione, contestando la sufficienza della prova dattiloscopica come unica base di responsabilità; eccepisce criticità sul rinvenimento del motociclo (trovato col motore acceso il giorno successivo, con possibile intervallo temporale che avrebbe permesso ad altri di usare il mezzo); censura la mancata osservanza dei protocolli internazionali di repertazione e conservazione e contesta l'affermazione dei giudici che avrebbe gravato sulla difesa l'onere di dimostrare che il rapinatore non avesse indossato un copricapo sotto il casco (presunta violazione dell'art. 27 co. 2 Cost.). Berlingeri deduce l'inutilizzabilità degli accertamenti tecnici per mancato avviso all'indagato (accertamento non ripetibile), vizio di valutazione delle prove (possibile contatto in momento diverso dalla rapina) e censura il diniego delle attenuanti generiche e la pena ritenuta eccessiva.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazioni: 1) la prova dattiloscopica è stata ritenuta pienamente probatoria alla luce della giurisprudenza consolidata (nel caso specifico sono state rilevate 21 minutiae sul maniglione del motociclo corrispondenti a Bonfilio, nonché impronte riconducibili a Bonfilio e Berlingeri su visiere dei caschi con 17-19 minutiae); 2) il rinvenimento del motociclo col motore acceso e con intervallo temporale non è da solo elemento capace di smontare la ricostruzione probatoria, soprattutto in presenza di riprese video che documentavano i due rapinatori a bordo dello scooter; 3) le violazioni dei cosiddetti protocolli tecnici internazionali non costituiscono di per sé cause di inutilizzabilità degli atti, salvo che siano dimostrate incidenze sull'attendibilità delle analisi; 4) nel giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate le risultanze legittimamente acquisite in precedenza, ivi compresi accertamenti tecnici non ripetibili non preceduti dagli avvisi alle parti; 5) le doglianze in tema di valutazione probatoria e di motivazione sono da ritenersi sindacabili in Cassazione solo se sussiste manifesta illogicità, che qui non è emersa. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione italiana, art. 27 comma 2

    Richiamata dalla difesa in relazione all'onere della prova e alla presunzione di non colpevolezza; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata, in quanto l'apprezzamento probatorio è rimesso al giudice di merito e la contestata affermazione circa l'onere probatorio non ha inciso sulla validità complessiva delle risultanze.

  • Art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito per segnalare il regime di motivazione cui i giudici devono attenersi; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non affetta da manifesta illogicità.

  • Giurisprudenza consolidata sulla dattiloscopia (soglia dei 16 punti caratteristici)

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'identificazione dattiloscopica è pienamente idonea a fondare la responsabilità quando siano individuati almeno 16 punti caratteristici; nel caso concreto sono state riscontrate 17-21 minutiae, ritenute sufficienti e decisive.

  • Best practices/protocolli tecnici internazionali in materia di repertazione

    La Corte ha qualificato tali protocolli come norme tecniche di indirizzo non dotate di natura normativa automatica; la loro violazione non determina automaticamente inutilizzabilità della prova, salvo che sia dimostrata l'incidenza sulla attendibilità degli accertamenti.

Massime di principio

  • L'impronta dattiloscopica, se presenta un numero consistente di minutiae conformi (giurisprudenza indica convenzionalmente soglia di 16), può da sola costituire base probatoria sufficiente per l'affermazione di responsabilità.
  • Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, a fini decisori, tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite prima della richiesta, anche accertamenti tecnici non ripetibili e formalmente viziati, salvo che si dimostri che la loro attendibilità è compromessa.
  • La mera inosservanza di protocolli tecnici o 'best practices' non invalida automaticamente le prove; occorre dimostrare specificamente in che modo lo scostamento abbia reso incerto il risultato investigativo.
  • Contestazioni circa la cronologia del rinvenimento di oggetti (es. veicolo trovato in orario diverso) richiedono di essere integrate con elementi concreti che rendano plausibile l'ipotesi alternativa; la sola distanza temporale non esclude responsabilità se vi sono altri indizi (es. riprese video).
  • I rilievi che mirano esclusivamente a rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito sono difficilmente accolti in Cassazione, a meno che non emergano vizi di motivazione di manifesta illogicità o violazioni di legge evidenti.

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