Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24320/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; il ricorrente sosteneva che la notifica della citazione a giudizio al difensore di fiducia fosse nulla per irregolarità della procedura (in particolare che, essendo andata deserta la notifica al domicilio eletto, si sarebbe dovuto procedere secondo l'art. 170, comma 3, c.p.p.) e che la mancata partecipazione al dibattimento derivasse dalla rinunzia del difensore comunicata al ricorrente (senza prova della ricevuta), sicché tutte le notifiche successive avrebbero dovuto essere effettuate al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la notifica della citazione in appello fosse stata regolarmente eseguita presso il domicilio eletto e, dato l'esito negativo della notifica postale al nuovo indirizzo, fosse correttamente ricorsa la notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto che la scelta di eleggere domicilio e la nomina del difensore configurino elementi idonei a dimostrare la conoscenza, seppure iniziale, del procedimento e l'onere di diligenza dell'imputato di informarsi sugli sviluppi; la successiva rinuncia del difensore non rende "incolpevole" la mancata conoscenza del processo se l'imputato non ha adempiuto ai doveri informativi e di contatto. Conseguentemente il ricorso non soddisfaceva il requisito dell'incolpevole ignoranza previsto dall'art. 629-bis c.p.p. e pertanto è stato respinto. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    La rescissione del giudicato è concedibile solo se il condannato prova che l'assenza deriva da "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del processo; l'effetto è restitutorio integrale e richiede rigoroso accertamento dei presupposti.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio... nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo

    La norma attribuisce all'imputato consapevole dell'esistenza del procedimento l'onere di diligenza di informarsi sullo stato del processo; la conoscenza anche iniziale del procedimento può giustificare decisioni in sua assenza e preclude la qualifica di ignoranza incolpevole.

  • art. 161 c.p.p.

    comma 4 e ultimo comma (richiamati in motivazione)

    Permette la notifica al difensore di fiducia quando la notifica presso il domicilio eletto sia andata deserta per irreperibilità; la notifica negativa al domicilio dichiarato può legittimare la notifica al difensore senza ulteriori adempimenti ex art. 170 c.p.p.

  • art. 170 c.p.p.

    comma 3 (richiamato nel motivo di ricorso)

    Prevede specifiche formalità di notifica quando la prima notifica è infruttuosa; tuttavia la Corte ha ritenuto che, in presenza di una notifica negativa che attesta l'allontanamento dal domicilio eletto, non fosse obbligatorio seguire le formalità dell'art. 170 comma 3 prima di notificare al difensore ex art. 161 ultimo comma.

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'avviso ex art. 415-bis era stato notificato al domicilio eletto durante le indagini, elemento che contribuisce a dimostrare la conoscenza iniziale del procedimento da parte dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.

  • art. 625-ter c.p.p. (previgente)

    Richiamata come previgente disciplina della rescissione del giudicato; i principi giurisprudenziali elaborati sotto tale norma sono stati ritenuti pienamente applicabili all'attuale art. 629-bis.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e/o l'elezione di domicilio costituiscono indizi forti della conoscenza, anche iniziale, del procedimento e assumono l'onere, a carico dell'imputato, di informarsi sugli sviluppi del processo.
  • La notifica negativa presso il domicilio eletto (che attesti l'irreperibilità) legittima la notificazione al difensore ex art. 161, ultimo comma, senza obbligo di svolgere preventivamente tutte le formalità previste dall'art. 170 c.p.p.
  • La rinuncia successiva del difensore non rende automaticamente "incolpevole" la mancata partecipazione dell'imputato: l'inerzia dell'imputato nel mantenere contatti e nell'aggiornare i recapiti può integrare colpa e precludere la rescissione del giudicato.
  • Per ottenere la rescissione ex art. 629-bis c.p.p. è necessario fornire prova efficace che l'ignoranza della celebrazione del processo sia realmente "incolpevole"; comportamenti omissivi dell'imputato (es. non comunicare cambi di domicilio) rendono il rimedio inammissibile.
  • Accogliere troppo facilmente ricorsi per rescissione basati su elezioni di domicilio non aggiornate o su rinunce difensive rischierebbe di vanificare processi celebrati in absentia e creare insicurezza del sistema penale; le corti applicano quindi un rigoroso bilanciamento tra tutela dei diritti e stabilità del giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.