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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia all'impugnazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato oggetto della sentenza impugnata, né un esame del merito della decisione di primo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto impugnazione per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 9 maggio 2025. In corso di procedimento, il 4 novembre 2025, egli ha però rinunciato al ricorso mediante dichiarazione autenticata dal difensore di fiducia. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, rilevando altresì che a tale esito consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo prevista una distinzione, ai fini dell'art. 616 c.p.p., tra le diverse ipotesi di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La disposizione è applicata nel senso che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la norma non distingue tra le diverse ipotesi di inammissibilità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato solo per evidenziare che l'art. 616 c.p.p. non opera distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste da questa norma e quelle di cui all'art. 591 c.p.p.

  • art. 591 c.p.p.

    È richiamato per la stessa finalità: le conseguenze economiche dell'inammissibilità operano anche per le ipotesi contemplate da questa norma.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Ai fini delle conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., non rileva distinguere tra le diverse cause di inammissibilità previste dagli artt. 606, comma 3, e 591 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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