Cassazione Penale, Sentenza n. 32136/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Savona che aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione tra due condanne per rapina (una ad Alassio, l'altra a Torino). Il motivo principale del ricorso era la mancata valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della condizione di tossicodipendenza del ricorrente quale elemento unificatore del disegno criminoso; altri elementi richiamati erano l'identità del titolo di reato e la circostanza che una delle rapine fosse avvenuta occasionalmente durante una vacanza estiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata omettesse di considerare la specifica deduzione difensiva circa lo stato di tossicodipendenza, deduzione corroborata da documentazione e dunque rilevante ai fini della decisione. Per tale omissione la motivazione è risultata insufficiente rispetto alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Savona per nuovo esame, impartendo il principio che la tossicodipendenza, se allegata, deve essere valutata insieme agli ordinari criteri indicatori della continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.). In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs.196/03.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'udienza camerale davanti al giudice dell'esecuzione; norma procedurale relativa alle udienze davanti al giudice dell'esecuzione.
Norma sulla continuazione e sulla valutazione della unitarietà del disegno criminoso; la Corte sottolinea che la modifica successiva alla l. 49/2006 ha introdotto un ulteriore parametro (la tossicodipendenza) ma non un concetto di continuazione applicabile esclusivamente ai tossicodipendenti.
La novella ha inserito la condizione di dipendenza da stupefacenti come ulteriore parametro di valutazione per la continuazione, senza però mutare i criteri ordinari di accertamento della volizione unitaria.
Giurisprudenza - Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 03/12/2019
“in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione”
Principio consolidato che impone al giudice dell'esecuzione di prendere in esame e motivare adeguatamente sulla condizione di tossicodipendenza se essa è stata specificamente dedotta e documentata.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
“l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita”
Elenco dei criteri ordinari che il giudice deve considerare per accertare l'esistenza di una volizione unitaria ai fini della continuazione; la tossicodipendenza va valutata insieme a questi parametri.
"IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATI"
Obbligo di omissione dei dati identificativi qualora il provvedimento venga diffuso, per tutela della privacy.
Massime di principio
- Se la difesa deduce e documenta lo stato di tossicodipendenza, il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare esplicitamente tale elemento nella decisione sulla continuazione; l'omissione è motivo di annullamento.
- La tossicodipendenza è un parametro integrativo nella verifica della continuazione, non il criterio esclusivo: va ponderata insieme ai criteri ordinari (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.).
- La valutazione della continuazione in sede esecutiva richiede un esame motivato e complessivo degli elementi desumibili dalle sentenze di condanna; decisioni basate solo sulla distanza geografica o su singoli aspetti che ignorano argomenti specificamente dedotti possono essere annullate.
- In presenza di argomentazioni specifiche e documentate dalla difesa, il giudice deve rispondere puntualmente a tali censure nella motivazione per evitare vizio motivazionale.
- Quando il provvedimento è destinato alla diffusione occorre adottare le cautele di riservatezza previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
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