Cassazione Civile, Ordinanza n. 18254/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente UNEP aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso su istanza del Ministero della Giustizia per il pagamento di euro 22.897,09, oltre accessori, somma richiesta a titolo di reintegrazione di un ammanco relativo a denaro da lui incassato e custodito nella qualità di addetto al servizio. Nel corso della controversia interveniva una sentenza penale di assoluzione dell'opponente per i fatti contestati. Il Tribunale accoglieva l'opposizione revocando il decreto, ritenendo non dimostrata la fonte del credito e non provata la sottrazione delle somme da parte del dipendente. La Corte d'appello rigettava il gravame del Ministero, affermando che il dipendente aveva osservato la diligenza richiesta nell'obbligo di custodia e che l'ammanco doveva ricondursi a circostanze non imputabili a lui. In cassazione il Ministero ha dedotto: 1) violazione degli artt. 74 r.d. n. 2440/1923, 178 r.d. n. 827/1924, 116 e ss. d.P.R. n. 1229/1959, 1176, 1218, 1768 e 2697 c.c., sostenendo che non bastasse la prova della diligenza e che gravasse sul custode la prova del fatto non imputabile; 2) omesso esame delle modalità concrete di custodia della cassetta; 3) violazione degli artt. 1176, 1768 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che la diligenza esigibile richiedesse la custodia della cassetta nella cassaforte dell'ufficio e non nella scrivania; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese, per avere la Corte d'appello ritenuto preclusa la riforma della statuizione in difetto di riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse compiuto un accertamento di fatto insindacabile, verificando che il dipendente avesse adottato le modalità di custodia conformi alla diligenza concretamente esigibile in relazione all'organizzazione dell'ufficio e alla prassi seguita negli uffici UNEP. Una volta accertata la conformità della condotta allo standard di diligenza, non residuava spazio per configurare un inadempimento, sicché non era necessario scrutinare la prova liberatoria del fatto non imputabile nei termini prospettati dal ricorrente. È stata inoltre ritenuta infondata la censura sulle spese, per la corretta applicazione delle regole sulla devoluzione della questione non riproposta in precisazione delle conclusioni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità di Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 74 r.d. n. 2440/1923
richiamato insieme alle altre norme sull'assetto della responsabilità del custode; la Corte non ne fa una lettura autonoma, ma ribadisce che la verifica decisiva resta quella della diligenza concretamente esigibile
art. 178 r.d. n. 827/1924
citato dal ricorrente tra le norme regolanti la custodia e la responsabilità patrimoniale; la Corte mantiene fermo il criterio della diligenza in concreto
artt. 116 e ss. d.P.R. n. 1229/1959
richiamati dal ricorrente per fondare l'obbligo di custodia dell'ufficiale UNEP; la Corte non accoglie una lettura che imponga cautele astratte, valorizzando invece il contesto operativo
la diligenza è criterio di valutazione dell'esatto adempimento e va apprezzata in concreto, in relazione alla natura della prestazione e al contesto di svolgimento
il ricorrente lo invoca per sostenere la necessità della prova liberatoria; la Corte afferma che, una volta accertato l'adempimento diligente, non vi è inadempimento da imputare
norma applicata come parametro della diligenza nella custodia; l'adempimento si valuta in base allo standard concretamente esigibile e alla prassi dell'ufficio
richiamato sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte esclude che, in presenza di condotta conforme alla diligenza, occorra comunque la prova di una causa non imputabile nei termini sostenuti dal ricorrente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato quale parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato per i motivi di omesso esame/vizio motivazionale; la Corte reputa le censure inammissibili o infondate perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito
richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza
richiamato in relazione alla regolazione delle spese e alla possibilità di riforma della statuizione sulle stesse
art. 1176, secondo comma, c.c.
la Corte vi collega il parametro della diligenza del buon padre di famiglia applicato alla concreta attività di custodia
Massime di principio
- Nelle obbligazioni di custodia, l'adempimento va valutato sulla base della diligenza concretamente esigibile, tenendo conto della natura dell'incarico, delle modalità organizzative dell'attività e della prassi operativa dell'ufficio o del contesto in cui la prestazione si svolge.
- Se il giudice di merito accerta che il debitore ha tenuto una condotta conforme allo standard di diligenza richiesto, deve escludersi la configurabilità dell'inadempimento; in tale ipotesi non è necessario verificare ulteriormente la prova liberatoria del fatto non imputabile nei termini prospettati dalla parte onerata.
- La censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o di diversa ponderazione delle modalità concrete della custodia, quando il fatto decisivo sia già stato espressamente esaminato dal giudice di merito.
- La regola di diligenza non può essere applicata in astratto o imponendo cautele ulteriori non risultanti esigibili nel concreto assetto organizzativo della prestazione.
- La questione sulle spese processuali che non sia stata ritualmente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni può ritenersi non devoluta al giudice dell'impugnazione.
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