Cassazione Penale, Sentenza n. 16157/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per lesioni aggravate (uso di arma impropria: bottiglia rotta), deducendo: (1) vizio di motivazione per l'esclusione della legittima difesa, in quanto la Corte distrettuale avrebbe travisato le prove non rilevando la colluttazione reciproca riconosciuta in primo grado; (2) errata applicazione della legge e vizi di motivazione nella conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il suo stato personale (es. grado di scolarizzazione) e la valutazione complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto congrua e non viziata la valutazione di merito secondo cui l'imputato si sarebbe volontariamente posto in una situazione di pericolo uscendo dal locale e avrebbe quindi aggredito la persona offesa, escludendo la scriminante della legittima difesa. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando pregressi precedenti penali e la recidiva: la decisione di merito è coerente con i principi giurisprudenziali che consentono al giudice di negare le attenuanti pur riconoscendo la recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ampiezza dei motivi che possono essere proposti in ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato entro tali limiti e ritenuto aspecifico rispetto alla ratio della decisione impugnata
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012 (Spano) e Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018 (Fantini)
Principio secondo cui chi si pone volontariamente in una situazione di pericolo per la propria incolumità non può invocare la scriminante della legittima difesa quando il pericolo fosse evitabile e l'alternativa era il ritiro; la Cassazione ha richiamato tali precedenti per escludere la legittima difesa nel caso concreto
Giurisprudenza - Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 (Scibè)
Affermato il principio che la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura del materiale probatorio sostituendosi al giudice di merito; le contestazioni che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non indicano un vizio di legittimità
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018 (Giallombardo)
Conferma che il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche pur contemporaneamente ritenere la recidiva, valorizzando i precedenti penali dell'imputato; principio utilizzato per giustificare il diniego delle attenuanti nel caso di specie
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivede la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito: i ricorsi che sollecitano una diversa riconsiderazione dei fatti sono inammissibili se non indicano vizi di diritto specifici.
- La legittima difesa è esclusa quando l'imputato si sia volontariamente posto in una situazione di pericolo evitabile; non è sufficiente sostenere una colluttazione reciproca se il giudice di merito ritiene verosimile che l'imputato abbia cercato il confronto fisico.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato sui precedenti penali e sulla recidiva: il giudice può contemporaneamente valorizzare i precedenti per escludere le attenuanti e per ritenere la recidiva.
- Nel formulare un ricorso in Cassazione è necessario indicare con precisione la ratio decidendi impugnata e dimostrare il vizio logico-giuridico della motivazione, non soltanto proporre una diversa interpretazione dei fatti.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile si possono applicare sanzioni economiche (spese processuali e ammende): va valutato il rischio processuale prima di proporre motivi generici o meramente rivisitativi.
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