Cassazione Penale, Ordinanza n. 04370/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di misure alternative alla detenzione presentata da un condannato. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che il ricorso non specificava in modo adeguato le censure, non individuava i punti determinati della decisione impugnata né gli elementi posti a base delle doglianze, a fronte di un'ordinanza di merito ritenuta ampia e logicamente corretta. Il ricorso è quindi giudicato generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge processuale.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la genericità delle censure e l'omessa indicazione degli elementi posti a base delle doglianze determinano l'inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per fondare la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della condanna alla somma in favore della cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037
È richiamato il principio secondo cui, prima di ammettere il condannato a misure alternative, il tribunale di sorveglianza può richiedere un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali per verificare l'attitudine ad adempiere alle prescrizioni, specie in presenza di reati sintomatici di elevata capacità a delinquere.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano generici e non consentano di individuare con precisione i punti della decisione impugnata e gli elementi posti a fondamento delle censure.
- Il requisito di specificità dei motivi impone al ricorrente di collegare la doglianza a una determinata statuizione del provvedimento impugnato e di indicare in modo concreto le ragioni della critica.
- In materia di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza può legittimamente negare il beneficio e richiedere un ulteriore periodo di osservazione quando ritenga non ancora sufficientemente verificata l'idoneità del condannato ad osservare le prescrizioni.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.
- La motivazione del giudice di sorveglianza sulla necessità di ulteriore osservazione è conforme a diritto se sorretta da valutazione logica della capacità a delinquere e del contesto del reato.
- rami
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