Cassazione Civile, Ordinanza n. 12903/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l’ordinanza del giudice di pace che aveva rigettato la sua opposizione contro un decreto di espulsione amministrativa. Il provvedimento di espulsione era stato fondato sulla ritenuta pericolosità sociale desunta dalla complessiva condotta tenuta dall’interessato sin dal suo ingresso in Italia, caratterizzata da episodi di violenza e inosservanza delle regole, tra cui una condanna per tentato omicidio, una precedente condanna per resistenza a pubblico ufficiale e un’ulteriore condanna per inosservanza di un ordine del questore. Con l’unico motivo di ricorso il cittadino straniero ha denunciato la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 287/98 e l’omesso esame di fatti decisivi sopravvenuti rispetto alla valutazione del tribunale di sorveglianza richiamata dal giudice di pace, consistenti nel riconoscimento di benefici penitenziari, nella liberazione anticipata per 335 giorni e nell’esito positivo di un percorso di reinserimento socio-lavorativo svolto tramite il programma Esodus. Ha inoltre contestato la valutazione di irrilevanza di tali elementi e ha sostenuto che il giudice di pace avesse dato peso soprattutto alla precedente valutazione del tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la commistione non separata di censure eterogenee (violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi). Ha poi osservato che il motivo non era congruente con la decisione impugnata, perché il giudice di pace non aveva basato l’espulsione solo sulla valutazione del tribunale di sorveglianza, ma sull’intero percorso del ricorrente in Italia, costantemente segnato da insofferenza alle regole e violenza. La Corte ha altresì precisato che il giudice di pace aveva considerato sia i benefici penitenziari sia il percorso di reinserimento socio-lavorativo, attribuendo a quest’ultimo rilievo limitato per la sua breve durata e per l’esito ritenuto ininfluente. È stato ritenuto non decisivo anche il fatto, solo potenziale, della disponibilità di un datore di lavoro ad assumere il ricorrente. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancanza di attività difensiva della Prefettura; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso era esente.
Norme richiamate
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non coerente con il contenuto della decisione di merito e perché tendeva a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella operata dal giudice di pace.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro un provvedimento di espulsione, il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata; è inammissibile se si limita a proporre una diversa lettura del materiale fattuale senza dimostrare un effettivo vizio della motivazione o della norma applicata.
- La commistione nello stesso motivo di censure eterogenee, non chiaramente distinte e sviluppate separatamente, può determinare inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
- Ai fini della valutazione della pericolosità sociale rilevante per l’espulsione, il giudice può considerare l’intera condotta dello straniero nel tempo, non solo un singolo precedente o la sola valutazione proveniente da altra autorità giudiziaria.
- Il riconoscimento di benefici penitenziari o l’avvio di un percorso di reinserimento non sono automaticamente decisivi ai fini dell’illegittimità dell’espulsione, ove il giudice ne abbia già valutato il contenuto concreto e ne abbia motivatamente escluso la sufficienza a neutralizzare il quadro complessivo di pericolosità.
- Fatti meramente potenziali o ipotetici, come la mera disponibilità di un futuro datore di lavoro, non integrano di regola un fatto decisivo idoneo a scardinare una valutazione di pericolosità già compiuta dal giudice di merito.
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