Cassazione Penale, Ordinanza n. 16798/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso era stato proposto personalmente da un condannato avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 16 ottobre 2024. Dalla sentenza emerge che il mezzo di impugnazione è stato presentato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 e non risultava sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità per il ricorso dell'imputato e del condannato. La Corte ha quindi rilevato l'inammissibilità del ricorso de plano. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, perché non era sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, requisito imposto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. per i ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Per i ricorsi dell'imputato e del condannato proposti dopo il 3 agosto 2017 è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando risulta immediatamente dagli atti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non vi siano profili tali da escludere la colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, nei casi soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Quando il vizio di inammissibilità emerge immediatamente dagli atti, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità de plano.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica sulla debenza della somma alla Cassa delle ammende richiede di accertare se la proposizione del ricorso presenti o meno profili di colpa.
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