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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29147/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI per l'anno 2014, emesso per un presunto omesso versamento relativo a uno stabilimento balneare e, in particolare, per l'utilizzo di una superficie maggiore di concessione demaniale marittima rispetto a quella dichiarata. Il primo avviso era stato annullato dallo stesso ente; un secondo avviso, notificato nel 2020, ha dato origine al giudizio. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per tardività dell'azione impositiva ai sensi dell'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006. La CTR ha però dichiarato inammissibile l'appello dell'ente, ritenendo che la CTP avesse deciso nel merito sulla mancata prova dell'occupazione di maggiore superficie, e non sulla decadenza. Il ricorrente ha quindi dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sui motivi di appello, per violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 161 c.p.c.; 2) difetto assoluto di motivazione, sempre in relazione al vizio processuale, assumendo che la CTR avesse attribuito alla sentenza di primo grado una ratio decidendi mai espressa. La contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso, anche per asserita errata qualificazione del vizio, per mancanza di alcuni elementi del ricorso e per pretesa natura revocatoria del vizio denunciato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente esclusivamente perché l'avviso era tardivo, essendo stata accolta l'eccezione di decadenza dal potere impositivo ex art. 1, comma 161, l. n. 296/2006. La CTR, invece, ha fondato la propria decisione su una motivazione non corrispondente al contenuto reale della sentenza di primo grado, attribuendole un diverso decisum relativo alla prova dell'occupazione di una maggiore superficie e alla pretesa inutilizzabilità della fotografia del 2018. Tale errore ha determinato l'omesso esame del motivo di appello. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo per l'esame dei motivi di appello e delle domande riproposte dalla contribuente, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va dedotto come error in procedendo ai sensi del n. 4, non come vizio di motivazione o violazione sostanziale, quando il giudice di merito non abbia esaminato la questione.

  • art. 161, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nella rubrica del motivo, ma la Corte ha precisato che l'erronea indicazione della norma non rende inammissibile il motivo se la censura è chiaramente individuabile.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato integra omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, n. 4, c.p.c.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha escluso che il ricorso fosse inammissibile per la mancata indicazione di dati non richiesti a pena di inammissibilità dalla norma.

  • art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su uno o più motivi di appello integra un error in procedendo riconducibile alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e va dedotta ex art. 360, n. 4, c.p.c., consentendo alla Corte di cassazione l'esame diretto degli atti processuali.
  • L'erronea indicazione, nella rubrica del motivo, della norma processuale violata non comporta inammissibilità se dall'illustrazione della censura sia comunque agevolmente ricostruibile il vizio denunciato.
  • Il giudice di appello non può dichiarare inammissibile il gravame sulla base di una ratio decidendi attribuita alla sentenza di primo grado che non corrisponda al suo effettivo contenuto; in tal caso viene omesso il reale esame del motivo di impugnazione.
  • Le prescrizioni del protocollo d'intesa sul processo civile in Cassazione non hanno, di per sé, valenza sanzionatoria di inammissibilità o improcedibilità, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla legge.
  • In materia di accertamenti tributari, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 impone che l'atto sia notificato entro il quinto anno successivo a quello di riferimento, con conseguente invalidità dell'atto tardivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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