Cassazione Penale, Ordinanza n. 20242/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra più reati. Dalla motivazione emerge che l'istanza riguardava, da un lato, alcuni reati-fine commessi nell'ambito di dinamiche associative riconducibili a contesti di 'ndrangheta nel territorio di Cassano dello Ionio e, dall'altro, in particolare, alcuni reati di omicidio oggetto della richiesta. Con il ricorso si contestava il diniego della continuazione, ma la Corte rileva che l'impugnazione non si confrontava adeguatamente con le ragioni del provvedimento impugnato, soprattutto con il passaggio in cui il giudice aveva escluso l'esistenza di una volizione criminale comune tra i diversi omicidi. La Corte aggiunge che la tesi difensiva risultava comunque incompatibile con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui un reato-fine commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere non è automaticamente sorretto dalla stessa volizione unitaria che caratterizza la partecipazione all'associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la doglianza fosse in contrasto con un orientamento consolidato che esclude l'automatica coincidenza tra partecipazione associativa e volizione unitaria del reato-fine; dall'altro, che il ricorso difettasse di specificità perché non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, cioè con l'esclusione di una comune volizione criminosa tra i reati di omicidio indicati nell'istanza. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende della somma determinata in dispositivo.
Norme richiamate
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione non è sufficiente che i reati-fine siano stati commessi nell'ambito di un'associazione a delinquere: occorre una verifica autonoma dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i diversi reati.
- La mera partecipazione a un sodalizio criminoso non implica, di per sé, che tutti i delitti commessi nel contesto associativo siano sorretti da una volizione unitaria comune.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, omettendo di contestare il punto decisivo posto a fondamento del diniego.
- In tema di continuazione, il giudice deve verificare in concreto l'esistenza di una comune volizione criminale tra i reati indicati, e non può desumerla in via automatica dal solo contesto associativo.
Come è indicizzato
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