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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10666/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza per violazione di legge, sostenendo che la Corte di appello ha interpretato erroneamente l'art. 610 c.p.: pur avendo ritenuto provati i fatti (irruzione nell'ufficio, ripetute minacce tali da indurre la vittima a rifugiarsi e chiudersi a chiave), la Corte ha assolto ritenendo che il comportamento difensivo della vittima non coincidesse con l'evento voluto dall'imputato. Il ricorrente ha invece dedotto che il delitto di violenza privata richiede solo che la violenza o la minaccia abbiano l'effetto di costringere la vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto, senza necessità che tale comportamento coincida con uno scopo particolare dell'agente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'appello per non aver applicato correttamente il principio consolidato di diritto sull'art. 610 c.p., e ha affermato che nella fattispecie concreta gli atti minacciosi e l'irruzione hanno effettivamente costretto la persona offesa a interrompere la propria attività, allontanarsi e rifugiarsi in un altro ufficio chiudendosi a chiave: un 'evento ulteriore' rispetto alla mera tolleranza della presenza dell'imputato, idoneo a integrare la violenza privata. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata relativamente all'art. 610 c.p. e ha rinviato al giudice di merito per un nuovo esame alla luce dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    L'elemento oggettivo del reato è costituito da violenza o minaccia che abbiano l'effetto di costringere qualcuno a fare, tollerare od omettere qualcosa diverso dal mero fatto in cui si esprime la violenza; il reato si perfeziona quando l'atteggiamento intimidatorio produce l'effetto di determinare nella vittima un comportamento non libero.

  • Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008 (Giulini) e giurisprudenza consolidata

    Principio secondo cui la coincidenza tra violenza/minaccia e l'evento costrittivo impedisce la configurabilità del delitto di violenza privata: occorre un "quid" diverso dalla mera azione violenta stessa, ossia la costrizione a fare/tollerare/omettere qualcosa.

  • Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018 (Ippolito) e altre pronunce (es. n. 47575/2016, n. 1215/2015)

    Confermano che la violenza privata non è configurabile quando gli atti violenti costituiscono di per sé l'evento lesivo; è invece integrata quando la condotta intimidatoria produce un ulteriore evento coercitivo distinto (es. interruzione di un'attività, allontanamento della vittima).

  • Sez. 5, n. 4526 del 03/11/2010 e Sez. 5 n. 6208 del 14/12/2020

    Precedenti che hanno ritenuto sussistente la violenza privata quando l'irruzione e le minacce hanno costretto la vittima (o terzi) a sospendere attività o ad allontanarsi, legittimando la qualificazione come violenza privata anche senza prova di uno scopo particolare dell'agente.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 610 c.p. non è necessario che la reazione della vittima corrisponda all'esatto scopo voluto dall'agente: è sufficiente che la violenza o la minaccia abbiano costretto la vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto.
  • Non integra violenza privata la condotta violenta che coincide totalmente con l'evento lesivo (es. percosse il cui effetto è la lesione stessa); occorre invece un 'evento' di costrizione distinto rispetto alla mera aggressione.
  • Il giudice deve valutare se dalla condotta intimidatoria sia derivata una costrizione autonoma (es. interruzione dell'attività lavorativa, fuga, chiudersi in un locale), che attesti la compressione della libertà morale della vittima.
  • Se la condotta ha determinato solo un danno o una lesione senza alcuna fase intermedia di coercizione sulla volontà della vittima, si dovranno valutare reati alternativi (minaccia, ingiuria, percosse) ma non necessariamente la violenza privata.
  • Nelle istruttorie è utile ricercare elementi oggettivi che dimostrino il nesso causale tra la condotta minacciosa e la condotta forzata della vittima (tempi, reazioni documentate, testimoni, interruzione di attività) per configurare correttamente l'art. 610 c.p.

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