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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04230/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per la sottrazione di un mezzo, contestando in cassazione: 1) la correttezza della motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la ricostruzione operata dai giudici di merito fosse erronea e chiedendo una diversa riqualificazione; 2) la misura della pena e il diniego delle circostanze attenuanti, deducendo l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il primo motivo era sostanzialmente una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e una riproposizione di doglianze già respinte in appello, prive di specificità; quanto al secondo, ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione della Corte territoriale fosse sufficiente, avendo valorizzato i precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo sulla qualificazione giuridica non deducibile in quanto mirante a una nuova valutazione delle prove e comunque non specifico, e il motivo sulla pena manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale nella commisurazione della sanzione e nel diniego delle attenuanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della pena

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un motivo che, pur formalmente riferito alla motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo argomentato con la decisione impugnata; la mera reiterazione delle doglianze già disattese in appello integra un motivo solo apparente e quindi inammissibile.
  • La qualificazione giuridica del fatto, quando sorretta da motivazione congrua e non illogica, non può essere messa in discussione in cassazione mediante una diversa lettura delle prove.
  • La determinazione della pena, compresi gli aumenti, le diminuzioni e il diniego delle attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione manchi o sia manifestamente illogica.
  • Ai fini della commisurazione della pena è sufficiente un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli, senza necessità di una motivazione analitica su ogni singolo profilo dedotto dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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