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Sentenza

Sentenza del 23/09/2019 n. 5425 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Cartelle - carichi tributari tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010 - importo inferiore a mille euro - annullamento automatico - rilevabilità d'ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Messina, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando anche d'ufficio l'applicabilità dell'annullamento automatico previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina che aveva accolto il ricorso di T.P. contro una cartella di pagamento di Euro 147,22 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2001. L'Ufficio sosteneva la piena regolarità del proprio operato fino all'iscrizione a ruolo, avvenuta il 14 agosto 2008, attribuendo la successiva responsabilità al concessionario della riscossione. Tuttavia, il debito rientrava nell'annullamento automatico previsto per i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 di importo non superiore a Euro 1.000.

Norme richiamate

  • Art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018

    annullamento automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti fino ad euro 1.000,00 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

    La norma determina l'annullamento automatico dei singoli debiti iscritti a ruolo che rispettano sia il limite temporale dell'affidamento, sia il limite massimo di Euro 1.000. L'effetto può essere rilevato d'ufficio dal giudice tributario e comporta la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una cartella riguarda un singolo carico affidato all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 e l'importo del debito non supera Euro 1.000, occorre verificare l'applicabilità dell'annullamento automatico previsto dalla normativa.
  • L'annullamento automatico può essere rilevato d'ufficio dal giudice tributario anche se il contribuente non lo ha espressamente richiesto o non si è costituito nel giudizio.
  • Se il debito è stato automaticamente annullato, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, perché non esiste più una pretesa da accertare o riscuotere.
  • Il limite di Euro 1.000 va verificato con riferimento al singolo carico, secondo quanto previsto dalla norma applicabile, e non necessariamente all'importo complessivo di più cartelle o debiti distinti.
  • La cessazione della materia del contendere non implica necessariamente la condanna alle spese: in casi come quello esaminato, il giudice può disporne la compensazione tra le parti.

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