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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21423/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite nasce da un preliminare di vendita di un immobile, con contestuale locazione, concluso negli anni Settanta tra il dante causa dei ricorrenti e il dante causa dei resistenti. Sul bene furono eseguite opere edilizie abusive dal conduttore/promissario acquirente, che poi presentò istanza di sanatoria pagando l'oblazione. Dopo un lungo contenzioso sulla stipula del definitivo, definito sfavorevolmente per gli eredi del promissario acquirente, gli eredi di quest'ultimo agivano per ottenere dagli eredi del proprietario il rimborso pro quota delle spese sostenute per la realizzazione delle opere e per la procedura di condono, inclusi oblazione, rivalutazione e interessi. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto sia rispetto alle spese di realizzazione delle opere sia rispetto alla rivalsa ex art. 31, comma 3, L. 47/1985. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 31, comma 3, L. 47/1985 e degli artt. 2935 e 2946 c.c., sostenendo che la prescrizione decennale dovesse decorrere dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria, momento in cui si sarebbe concretizzato il vantaggio patrimoniale per il proprietario; 2) violazione della medesima norma e dei principi sulla negotiorum gestio, sostenendo che il detentore qualificato autore dell'abuso potesse agire in rivalsa e che la condotta del proprietario, culminata nella voltura della domanda di condono e nel rilascio del titolo in sanatoria, integrasse accettazione dell'affare; 3) omessa pronuncia sull'istanza di consulenza tecnica d'ufficio per quantificare i costi e le spese dovute. La Corte di cassazione ha respinto preliminarmente le censure sulla notificazione della sentenza d'appello, ritenendola idonea a far decorrere il termine breve, anche perché il ricorso era comunque tempestivo. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'azione di rivalsa ex art. 31, comma 3, L. 47/1985 ha natura sostanzialmente restitutoria e sorge al momento dell'esborso patrimoniale per la sanatoria, non al momento del rilascio del permesso in sanatoria; ha quindi confermato la prescrizione decennale decorrente dal pagamento dell'oblazione avvenuto nel 1986. Ha poi ritenuto infondato, o comunque assorbito dalla prescrizione, il secondo motivo, osservando che la negotiorum gestio richiede l'assenza del dominus e che tale presupposto era escluso dal perdurante conflitto tra le parti sulla titolarità dell'immobile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e di decisività, nonché perché la c.t.u. non può colmare la prescrizione né supplire a una domanda infondata nell'an. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla notificazione della sentenza d'appello, poiché il ricorso era stato comunque proposto entro il termine breve e, in ogni caso, l'eventuale errore materiale nella relata e la notifica al difensore della parte deceduta non incidevano sulla validità dell'atto per effetto dell'ultrattività del mandato difensivo. Nel merito, ha stabilito che il diritto di rivalsa ex art. 31, comma 3, L. 47/1985 nasce e può essere esercitato dal momento del pagamento dell'oblazione e degli oneri connessi alla sanatoria, sicché la prescrizione decennale decorre da tale esborso e non dal successivo rilascio del titolo in sanatoria. Ha inoltre escluso la configurabilità della negotiorum gestio per mancanza dell'absentia domini, dato il conflitto giudiziario tra le parti sulla proprietà e sul trasferimento dell'immobile. Infine, ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla c.t.u., sia per carenze di specificità sia perché l'accertamento tecnico non poteva superare la già maturata prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità ai controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notifica della sentenza era contestata come inidonea a far decorrere il termine breve, ma la Corte ha ritenuto la questione priva di rilievo decisivo perché il ricorso era stato comunque proposto tempestivamente.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto il dies a quo è stato individuato nel pagamento dell'oblazione, non nel successivo rilascio del permesso in sanatoria.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica il termine ordinario decennale al diritto di rivalsa fatto valere in giudizio.

  • art. 31, comma 3, L. 28 febbraio 1985, n. 47

    La disposizione è stata letta come fonte di un'azione civilistica di rivalsa/restituzione a favore di chi abbia sostenuto le somme per la sanatoria dell'immobile abusivo, limitata agli oneri versati e non estesa al valore del manufatto o all'incremento patrimoniale del bene.

  • artt. 2028 ss. c.c.

    La disciplina della gestione di affari altrui è richiamata per interpretare la rivalsa, ma richiede l'assenza del dominus; nel caso concreto tale presupposto era escluso dal conflitto tra le parti.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia sulla c.t.u. è stata ritenuta inammissibile perché l'istanza non era stata dedotta con la necessaria specificità e comunque era assorbita dalla prescrizione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione di legge sostanziale nei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio denunciato per omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza nella trascrizione e localizzazione della richiesta istruttoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'azione di rivalsa prevista per le somme versate nella procedura di sanatoria edilizia ha natura sostanzialmente restitutoria e il diritto sorge quando avviene l'esborso patrimoniale; da quel momento decorre la prescrizione ordinaria decennale.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., non rileva il momento successivo in cui il vantaggio patrimoniale si consolida mediante il rilascio del titolo edilizio, se l'esborso che fonda la pretesa è già attuale, certo e determinato.
  • La rivalsa per spese di sanatoria non si estende al valore dell'opera o all'asserito incremento patrimoniale dell'immobile, ma resta circoscritta agli oneri effettivamente versati per la regolarizzazione.
  • L'interpretazione dell'art. 31, comma 3, L. 47/1985 va coordinata con gli schemi della gestione di affari altrui: la pretesa non è configurabile quando manca l'absentia domini, ossia quando vi è un conflitto tra le parti o il titolare ha manifestato, anche implicitamente, volontà contraria.
  • La c.t.u. non è un mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per superare una prescrizione già maturata o per colmare carenze sull'an della domanda; la sua rilevanza è solo valutativa rispetto a fatti già provati o allegati.
  • Le contestazioni sulla notificazione della sentenza non incidono sull'ammissibilità del ricorso per cassazione quando il ricorso risulti comunque notificato entro il termine utile, e gli errori materiali nella relata non determinano nullità se l'identificazione del destinatario e la sequenza notificatoria restano inequivoche.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioniProveNotificazioni
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNesso di causalitàOnere della prova

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