Cassazione Penale, Sentenza n. 28464/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato ha proposto incidente di esecuzione avverso l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero per l'espiazione di una pena complessiva di quattro anni e dieci mesi di reclusione risultante da due sentenze irrevocabili. Deduceva la nullità dell'ordine di carcerazione per tardiva notificazione al difensore, lamentando violazione degli artt. 656, comma 3, e 655, comma 5, c.p.p. e vizio di motivazione. Secondo la difesa, la data di emissione dell'ordine doveva coincidere con quella della nota di segreteria del 19 agosto 2025, con cui l'atto era stato trasmesso per la notifica telematica al difensore; poiché la notifica al difensore era avvenuta solo il 29 novembre 2025, il termine di 30 giorni sarebbe stato superato, con conseguente nullità dell'ordine di esecuzione. Il Tribunale di Pistoia aveva invece ritenuto che, mancando il formale deposito dell'ordine del pubblico ministero, la sua emissione dovesse farsi risalire al primo atto certo che ne attestava l'esistenza, cioè la notifica al condannato del 27 novembre 2025, e che quindi la successiva notifica al difensore del 29 novembre 2025 fosse tempestiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini del termine di 30 giorni previsto per la notificazione al difensore dell'ordine di esecuzione, in mancanza di una certificazione di deposito dell'atto del pubblico ministero, la data di emissione può e deve essere desunta da un atto della segreteria dotato di data certa, nel caso concreto la nota del 19 agosto 2025 che trasmetteva l'ordine per la notifica. Ha escluso che la data rilevante potesse coincidere con la successiva digitalizzazione o con la notificazione al condannato del 27 novembre 2025. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pistoia per nuovo giudizio e per gli ulteriori accertamenti necessari a individuare correttamente la data di emissione dell'ordine di carcerazione.
Norme richiamate
La notificazione dell'ordine di esecuzione al difensore deve avvenire entro 30 giorni dall'emissione, a pena di nullità dell'atto.
È richiamato quale base del termine per la notificazione al difensore dell'ordine di esecuzione del pubblico ministero.
Richiamato per indicare che la legge processuale disciplina la forma degli atti, ma non definisce la nozione di emissione.
Richiamato per la disciplina della data e sottoscrizione dell'atto.
Richiamato in tema di deposito telematico degli atti.
Richiamato per la disciplina del fascicolo telematico e della sua funzione di assicurare autenticità, integrità e accessibilità degli atti.
Richiamato per la disciplina del deposito dei provvedimenti del giudice.
Massime di principio
- L'ordine di esecuzione del pubblico ministero notificato al difensore oltre 30 giorni dalla sua emissione è affetto da nullità, perché la notificazione tempestiva assicura l'assistenza tecnica del condannato nella fase esecutiva e la possibilità di far valere eventuali irregolarità del titolo esecutivo o di attivare rimedi e benefici.
- Quando la legge non definisce espressamente il momento di "emissione" di un atto processuale, la sua data può essere desunta dal primo indice documentale dotato di data certa e proveniente da un soggetto munito di poteri certificativi, come la segreteria o la cancelleria dell'ufficio giudiziario.
- In mancanza di certificazione di deposito dell'atto del pubblico ministero, la data apposta su una nota di segreteria che accompagni e trasmetta l'atto per la notificazione può valere come riferimento attendibile per individuare la data di emissione del provvedimento presupposto.
- La successiva digitalizzazione o trasmissione telematica di un atto analogico già formato e datato non sposta la data di emissione dell'atto stesso, salvo diversa attestazione certificativa dell'ufficio competente.
- In sede di legittimità, una questione strettamente processuale può essere esaminata direttamente nel merito quando gli atti consentano alla Corte di verificare la corretta datazione del provvedimento e la tempestività della notificazione.
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