Cassazione Civile, Ordinanza n. 19361/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva contestato al contribuente maggiori ricavi sulla base degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva respinto l'appello ritenendo la decisione di primo grado legittima e adeguatamente motivata. In cassazione il contribuente deduceva un unico motivo, prospettando la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., nonché la nullità del procedimento per inesistenza della motivazione, perché la CTR avrebbe omesso di considerare le specifiche censure sollevate in appello: in particolare, la contestazione della gravità dell'incongruenza rilevata dall'Ufficio, dato lo scostamento pari al 9,62%, e l'allegazione dell'esistenza di ulteriori fonti di reddito del nucleo familiare, già tassate alla fonte, tra cui una donazione di denaro ricevuta dal coniuge. L'Agenzia resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era solo apparente: la CTR si era limitata a un rinvio assertivo e generico alla sentenza di primo grado, affermando di condividerne la motivazione e che il contribuente aveva potuto esporre le proprie giustificazioni, ma senza alcun vaglio critico dei motivi di appello e senza una concreta disamina del quadro probatorio e delle contestazioni specifiche. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La motivazione è nulla quando manca l'esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice, al punto da non consentire il controllo sull'esattezza e sulla logicità della decisione.
art. 111 Cost.
La sentenza deve rispettare il "minimo costituzionale" di motivazione; una motivazione solo apparente è equiparata a mancanza di motivazione.
La censura è stata proposta sia come violazione di legge sia come nullità della sentenza/procedimento per motivazione inesistente o apparente.
art. 62 sexies, comma 3, d.lgs. n. 331 del 1993
È richiamato dal ricorrente per contestare la gravità dell'incongruenza accertata rispetto agli studi di settore, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale della norma, limitandosi a registrare la doglianza.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando il giudice si limita a formule generiche o a un rinvio acritico alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di impugnazione.
- Il requisito di motivazione imposto dall'art. 111 Cost. è violato non solo quando la motivazione manca del tutto, ma anche quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio.
- Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare in modo effettivo e critico le censure dedotte dall'appellante; la mera attestazione che le ragioni della parte sono state "tenute in conto" non basta a rendere intelligibile la decisione.
- In presenza di una contestazione dell'accertamento fondato sugli studi di settore, il giudice deve dare conto delle specifiche giustificazioni offerte dal contribuente, senza arrestarsi a formule assertive sulla congruità dell'accertamento.
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