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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10403/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di quattro mesi di arresto e 800 euro di ammenda per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere. Il ricorso era articolato in due motivi: il primo denunciava l'erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, sostenendo che gli oggetti sequestrati non integrassero armi improprie o che comunque sussistesse un giustificato motivo; il secondo censurava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, lamentando l'illogicità della motivazione e invocando l'art. 131-bis c.p. In sede di legittimità veniva inoltre svolta una doglianza sul difetto di motivazione in punto di "assoluzione" ex art. 131-bis c.p., ritenuta però nuova rispetto al giudizio di appello, ove era stata chiesta soltanto la fattispecie di lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in realtà mere doglianze di fatto e una riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta. In particolare, ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello sulla natura degli oggetti sequestrati come armi improprie, sulla mancanza di un giustificato motivo attuale per il porto e sulla gravità concreta del fatto, ostativa sia al riconoscimento della lieve entità sia alla particolare tenuità. La censura relativa all'art. 131-bis c.p. è stata inoltre giudicata inammissibile perché nuova, non essendo stata dedotta con l'atto di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110 del 1975

    Punisce il porto, fuori della propria abitazione o appartenenza, senza giustificato motivo, di armi o oggetti atti ad offendere; nella specie gli oggetti sequestrati sono stati qualificati come armi improprie idonee ad offendere, e il giustificato motivo è stato escluso alla luce delle condizioni soggettive, dei luoghi e della normale funzione dell'oggetto.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata per la prima volta in cassazione se non è stata oggetto di gravame in appello; inoltre, nel caso concreto, la gravità del fatto e la personalità dell'imputato ne escludevano comunque l'applicazione.

  • art. 337 c.p.

    È richiamato solo come indice dei precedenti penali del prevenuto, rilevanti nella valutazione negativa della sua personalità ai fini del diniego della lieve entità/particolare tenuità.

  • art. 582 c.p.

    È richiamato solo come indice dei precedenti penali del prevenuto, rilevanti nella valutazione negativa della sua personalità ai fini del diniego della lieve entità/particolare tenuità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o che ripropongano questioni già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica.
  • Nel reato di porto di oggetti atti ad offendere, la verifica del "giustificato motivo" deve essere concreta e attuale, e va compiuta tenendo conto delle condizioni soggettive del portatore, del luogo del porto e della funzione ordinaria dell'oggetto.
  • Oggetti da punta o da taglio certamente idonei ad offendere possono integrare armi improprie ai fini dell'art. 4 l. n. 110 del 1975, se il loro porto non sia sorretto da un motivo giustificato.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la concreta gravità della condotta, le modalità del fatto e la personalità dell'agente risultino incompatibili con un giudizio di offensività minima.
  • È inammissibile in cassazione la questione che non sia stata devoluta al giudice di appello, poiché il motivo nuovo sottrae il punto alla cognizione del giudice di merito e non consente un sindacato di legittimità su un difetto di motivazione non precedentemente provocato.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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