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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14120/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata era una condanna per il reato di evasione; l'imputato proponeva ricorso per cassazione censurando il giudizio di responsabilità, il dolo, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, la ritenuta recidiva, la mancata sostituzione della pena e la dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, riproducevano censure già valutate dai giudici di merito e tendevano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, e, in parte, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, la richiesta di pena sostitutiva non risultava specificamente dedotta in appello.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata, relativa al reato di evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oggetto di censura ritenuta inammissibile.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di censura ritenuta inammissibile.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato con riferimento alla ritenuta recidiva, censura giudicata inammissibile.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato con riferimento alla dosimetria della pena, censura giudicata inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito o in una richiesta di nuova valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita ad affermazioni generiche o assertive.
  • La richiesta di pena sostitutiva non può essere utilmente dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata specificamente proposta con l'atto di appello.
  • Le doglianze relative a responsabilità, dolo, particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche, recidiva e trattamento sanzionatorio devono essere formulate in modo specifico e coerente con le valutazioni compiute dai giudici di merito; altrimenti il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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