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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27566/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto sia l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena con differimento per motivi di salute, sia la richiesta di detenzione domiciliare. La difesa ha dedotto, con cinque motivi, violazione di legge e vizi di motivazione: 1) il diniego della detenzione domiciliare si sarebbe fondato su una prognosi di pericolosità desunta da condotte riconducibili alla patologia del detenuto; 2) i comportamenti contestati sarebbero espressione dei disturbi di personalità certificati, sicché la pericolosità sarebbe stata erroneamente collegata alla stessa malattia; 3) la motivazione sulla inidoneità della misura alternativa al percorso rieducativo sarebbe illogica, perché non spiegava perché il carcere garantisse meglio l'incolumità del condannato rispetto al domicilio o ad altra struttura esterna; 4) il tribunale avrebbe valorizzato relazioni dell'area psichiatrica interna senza disporre una perizia terza sulla compatibilità della detenzione intramuraria con la salute del detenuto; 5) sarebbero state omesse specifiche allegazioni difensive sulla incompatibilità logistica del carcere con le disabilità del detenuto, sul travisamento delle condotte considerate sintomatiche di pericolosità e sulla disponibilità della compagna ad aumentare l'assistenza domiciliare. Nel corso del giudizio di legittimità la difesa ha inoltre depositato un successivo provvedimento del Tribunale di sorveglianza che ha nuovamente ammesso il condannato alla detenzione domiciliare per motivi di salute, insistendo quindi solo sulla censura relativa al differimento della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso nella parte relativa al differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per motivi di salute, perché nel frattempo il Tribunale di sorveglianza aveva già concesso nuovamente quel beneficio al condannato. Per il resto ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure contro il diniego del differimento della pena: la motivazione del tribunale aveva correttamente fondato il giudizio di pericolosità su condotte pregresse e recenti, e i motivi di ricorso non dimostravano che le condizioni di salute del condannato fossero tali da imporre il differimento, cioè da porre in pericolo la vita o da causare rilevanti conseguenze dannose non facilmente fronteggiabili in detenzione. La Corte ha inoltre ricordato che, nel bilanciamento per il differimento facoltativo della pena, il giudice deve considerare sia l'interesse del condannato alle cure sia le esigenze di sicurezza della collettività, potendo valorizzare anche profili di pericolosità ostativi al beneficio. Non è stata disposta la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per la sopravvenuta carenza parziale di interesse.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    l'interesse a impugnare è condizione di ammissibilità del ricorso; se la parte ha già ottenuto in corso di giudizio il risultato utile perseguito, l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    il ricorso è dichiarato inammissibile quando manca un interesse attuale alla decisione.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    in caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse generalità e dati identificativi.

  • Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, PG in proc. Furnari, Rv. 280352

    per il differimento facoltativo della pena la malattia deve essere grave, tale da porre in pericolo la vita o provocare rilevanti conseguenze dannose, ed esigere un trattamento non facilmente attuabile in detenzione.

  • Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406

    il giudice deve bilanciare l'interesse del condannato alle cure con le esigenze di sicurezza della collettività.

  • Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674

    il differimento della pena presuppone una patologia di particolare gravità e un apprezzamento discrezionale del giudice sul bilanciamento tra salute e sicurezza.

  • Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, Strano

    nel bilanciamento per il differimento della pena vanno considerati anche eventuali profili di pericolosità ostativi al beneficio.

  • Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166

    la mancata decisione favorevole per sopravvenuta carenza di interesse non comporta soccombenza, neppure virtuale, ai fini delle spese e della sanzione pecuniaria.

  • Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308

    in caso di carenza parziale di interesse non si applicano automaticamente spese e sanzione pecuniaria come in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, la parte ottiene con un successivo provvedimento il medesimo bene della vita già richiesto con il ricorso.
  • Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena richiede una patologia grave, idonea a mettere in pericolo la vita del condannato o a provocargli rilevanti conseguenze dannose, e tale da esigere un trattamento non facilmente praticabile in stato di detenzione.
  • Nel procedimento sul differimento della pena il giudice deve operare un bilanciamento tra il diritto del condannato a cure adeguate e le esigenze di sicurezza della collettività; in tale valutazione possono rilevare anche concreti profili di pericolosità del soggetto.
  • La deduzione che i comportamenti sintomatici di pericolosità dipendano da disturbi psichici non è sufficiente, da sola, a scardinare la prognosi negativa se non dimostra che la situazione sanitaria raggiunga la soglia richiesta per il differimento della pena.
  • Le censure che riguardano l'incompatibilità del carcere con le condizioni di salute o l'opportunità di una misura alternativa non sono automaticamente sovrapponibili alla diversa e più rigorosa verifica richiesta per il differimento dell'esecuzione della pena.
  • Quando la sopravvenienza elimina solo una parte dell'interesse all'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile limitatamente a quella parte senza che ciò comporti, per essa, una soccombenza processuale idonea a fondare spese o sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

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