Cassazione Civile, Ordinanza n. 18428/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il residuo corrispettivo di lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un accessorio. Il committente propose opposizione deducendo ritardi ed esecuzione viziata delle opere, sulla base anche di un accertamento tecnico preventivo, e domandando in via riconvenzionale il risarcimento dei danni. Il tribunale revocò il decreto ingiuntivo, riconobbe un saldo in favore dell'appaltatore ma condannò quest'ultimo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del committente. In appello entrambe le parti videro respinte le rispettive impugnazioni. In cassazione l'appaltatore ha dedotto, in sintesi, quattro gruppi di censure: (i) violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c. per la valutazione della testimonianza del direttore dei lavori e per l'asserita incapacità a testimoniare; (ii) violazione dell'art. 1460 c.c. e nullità/omessa motivazione per il rigetto dell'eccezione di inadempimento e per il mancato rinnovo della c.t.u.; (iii) omesso esame di errori materiali e di calcolo nella quantificazione dei reciproci crediti e dei danni; (iv) violazione delle norme sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla valutazione delle prove e all'eccezione di inadempimento, ma ha accolto per quanto di ragione i motivi relativi agli errori materiali di calcolo, rilevando che la Corte d'appello, pur dando atto della richiesta, non aveva esaminato l'istanza di correzione degli errori materiali della sentenza di primo grado. Il motivo sulle spese è stato assorbito.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto per quanto di ragione il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il quarto e il quinto motivo, ha dichiarato assorbito il sesto motivo e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà esaminare l'istanza di correzione degli errori materiali di calcolo relativi alla quantificazione dei reciproci crediti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La violazione della norma è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento o afferma di valutarla con prudente apprezzamento quando è soggetta a regola diversa; non è censurabile in cassazione la mera richiesta di rivalutazione del merito.
L'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio; l'eccezione va proposta tempestivamente prima dell'ammissione della prova e, se la testimonianza è assunta, va eccepita subito dopo l'esame, altrimenti è preclusa o sanata.
La nullità della testimonianza derivante da incapacità del teste si sana se non eccepita tempestivamente nei modi e nei tempi previsti.
La Corte distingue tra violazione di legge, nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una generica rivalutazione del merito sotto tali etichette.
Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, è precluso il ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame del fatto decisivo nei limiti previsti dalla norma ratione temporis.
La produzione di nuovi documenti in appello è inammissibile se fondata su dati fattuali e documenti già disponibili e non prodotti tempestivamente.
La domanda di correzione degli errori materiali è distinta dall'impugnazione sul merito e deve essere esaminata quando ritualmente proposta, anche se rivolta al giudice d'appello.
art. 111 Cost.
La motivazione del provvedimento deve superare il minimo costituzionale; la totale mancanza, la mera apparenza o l'incomprensibilità integrano nullità deducibile in cassazione.
La sentenza deve contenere una motivazione esistente e intelligibile; la sua assenza o apparenza determina nullità.
L'eccezione di inadempimento richiede una valutazione comparativa delle rispettive inadempienze e non può essere accolta se risulta accertato l'inadempimento dell'appaltatore.
La regolazione delle spese del giudizio va rinnovata dal giudice di rinvio quando la decisione venga cassata.
Anche la compensazione o diversa regolazione delle spese deve essere riesaminata dal giudice di rinvio in conseguenza della cassazione.
Massime di principio
- L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. è soggetta a preclusione: se non sollevata tempestivamente prima dell'ammissione e poi reiterata nei momenti processuali dovuti, non può essere utilmente dedotta in cassazione come nullità della prova.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la scelta tra prove contrastanti e l'apprezzamento della loro attendibilità restano riservati al giudice di merito.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone un giudizio comparativo delle reciproche prestazioni inadempiute e non può essere accolta se il fatto decisivo accertato è l'inadempimento dell'appaltatore alle regole dell'arte.
- La richiesta di correzione di errori materiali o di calcolo non si confonde con l'impugnazione del merito: il giudice investito dell'impugnazione deve comunque pronunciarsi espressamente sull'istanza, se ritualmente proposta.
- La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente o è incomprensibile; la mera insufficienza argomentativa non è più, di per sé, motivo di ricorso nei limiti attuali dell'art. 360 c.p.c.
- Quando la cassazione interviene anche solo su una parte della decisione, il giudice di rinvio deve riesaminare e rideterminare anche le spese dei gradi dipendenti e del giudizio di legittimità, se rimesse alla sua cognizione.
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