Cassazione Penale, Ordinanza n. 24807/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per i reati contestati e negato sia la particolare tenuità del fatto sia le attenuanti generiche, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per invasione di terreni o edifici e danneggiamento aggravato, con contestazione anche dell'aggravante di cui all'art. 639-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per i reati contestati, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel confermare la condanna; 2) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocando la non punibilità; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha rilevato che i primi tre motivi erano in sostanza ripetitivi rispetto alle doglianze già proposte in appello e disattese con motivazione ritenuta adeguata, logica e non contraddittoria. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la valutazione dei giudici di merito sulla gravità delle condotte, sulla loro abitualità, sulla durata del comportamento, sull'entità delle opere realizzate e sull'intralcio alla circolazione provocato, reputando corretta l'esclusione della particolare tenuità. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione ancorata alle precedenti condanne e alla reiterazione delle condotte.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per il reato di invasione di terreni o edifici, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla responsabilità perché meramente riproduttive di doglianze già disattese in appello.
Norma richiamata in relazione all'aggravamento della disciplina applicabile al fatto contestato; la Cassazione non ne rivede l'applicazione perché le censure sono reputate non specifiche e reiterative.
La Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto non è applicabile quando i giudici di merito abbiano motivatamente valorizzato la gravità delle condotte, la loro abitualità, la durata del comportamento, l'entità delle opere realizzate e l'intralcio provocato.
In tema di attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito dia conto della gravità della condotta, della sua abitualità e degli effetti concretamente prodotti, come la durata dell'azione, l'entità delle opere o il pregiudizio arrecato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi, quali i precedenti penali e la reiterazione della condotta; non occorre una confutazione puntuale di ogni elemento favorevole allegato dalla difesa.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio di motivazione non può tradursi in una mera sollecitazione a una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata risulti coerente, logica e non contraddittoria.
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