Sentenza del 23/03/2016 n. 5707 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento disconoscendo la detrazione IVA di Euro 206.582,76 relativa all’acquisto dell’immobile, formalmente accatastato in categoria A/9. Secondo l’Amministrazione, la categoria A/9 rientrava tra gli immobili a destinazione abitativa per i quali l’art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972 escludeva la detrazione IVA, salvo specifiche eccezioni. La Fondazione sosteneva invece che l’immobile, già al momento dell’acquisto, fosse concretamente destinato ad attività alberghiera, commerciale, di ristorazione e laboratorio, e quindi fosse strumentale all’attività economica. Contestava inoltre che la sola classificazione catastale potesse determinare automaticamente l’indetraibilità dell’IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo e rigettato gli altri. Ha confermato che la categoria catastale A/9 identifica castelli e palazzi di pregio storico-artistico in ragione della natura intrinseca dell’immobile, non necessariamente della sua destinazione abitativa. Ai fini della detrazione IVA occorre verificare la destinazione concreta del bene e il suo nesso di inerenza con l’attività economica. Poiché l’immobile non risultava destinato né concretamente utilizzato come abitazione, ma per attività commerciali e ricettive, la detrazione IVA è stata ritenuta legittima. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il diritto alla detrazione IVA richiede una relazione di inerenza tra il bene o servizio acquistato e l’attività economica esercitata. La strumentalità deve essere valutata concretamente, non in modo puramente astratto.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis1, comma 1, lett. i)
non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa
L’indetraibilità riguarda gli immobili aventi effettiva destinazione abitativa. La mera classificazione catastale A/9 non dimostra necessariamente tale destinazione, poiché castelli e palazzi storici possono essere utilizzati come alberghi, musei, biblioteche, uffici o per altre attività.
In appello non sono ammesse domande o eccezioni nuove. Tuttavia, la produzione di concessioni edilizie e altri documenti destinati a sostenere la domanda già proposta non costituisce nuova domanda o eccezione, ma mero supporto argomentativo.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis1 e principi dell’IVA unionale
Il sistema IVA è fondato sui principi di neutralità e detraibilità dell’imposta assolta dall’impresa per beni e servizi utilizzati nell’attività economica. Le limitazioni alla detrazione devono essere interpretate restrittivamente.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168-bis
Quando un immobile è destinato sia all’attività d’impresa sia a uso privato, la detrazione può essere limitata alla quota effettivamente riferibile all’attività economica.
Massime di principio
- Per stabilire se l’IVA su un immobile sia detraibile non è sempre decisiva la categoria catastale: occorre verificare la destinazione concreta del bene al momento dell’acquisto e il suo effettivo collegamento con l’attività imponibile.
- La categoria catastale A/9, relativa a castelli e palazzi di pregio storico-artistico, non implica automaticamente una destinazione abitativa; tali immobili possono essere strumentali ad attività alberghiere, ricettive, commerciali, culturali o professionali.
- La detrazione IVA è normalmente ammessa quando l’immobile è utilizzato per un’attività economica soggetta a IVA e sussiste un nesso di inerenza tra l’acquisto e tale attività.
- In caso di uso promiscuo, abitativo e imprenditoriale, la detrazione deve essere eventualmente limitata alla parte effettivamente destinata all’attività economica.
- La destinazione concreta deve essere dimostrata con elementi oggettivi, come concessioni edilizie, planimetrie, licenze amministrative, contratti, fatture, autorizzazioni e prove dell’effettivo svolgimento dell’attività.
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate dal giudice di merito, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali rilevanti.
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